Nel corso della primavera del 2021, la Commissione europea ha portato avanti due importanti riforme sulla disciplina europea delle indicazioni geografiche (“IG”). In primo luogo, in data 31 marzo è stata presentata una proposta di regolamento relativa alle indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche e di prodotti agricoli[1], volta ad aumentare la diffusione delle IG in tutta l’Unione al fine di avvantaggiare l’economia rurale e conseguire un livello più elevato di protezione dei prodotti. In secondo luogo, in data 13 aprile la Commissione ha formulato una proposta di regolamento per estendere la tutela del diritto di proprietà intellettuale anche ai prodotti artigianali e industriali, che costituiscono frutto dell’originalità e dell’autenticità di pratiche tradizionali regionali[2].
Quest’ultima proposta integra l’attuale sistema di protezione dell’Unione per le IG del comparto agricolo e segue un approccio simile alla riforma che ha interessato questo regime. Le ragioni di questa proposta risiedono nel fatto che pur esistendo in alcuni paesi dell’UE dei regolamenti regionali o nazionali, che tutelano specifici mestieri (es. ceramica), delle leggi specifiche su un determinato prodotto (es. coltelli Solingen) o leggi regionali o nazionali che proteggono tutti i prodotti artigianali e industriali IG (es. in Francia), il sistema di protezione risulta essere scaglionato su diversi livelli di protezione legale e questo non permette ai produttori, che intendono proteggere i loro prodotti, la possibilità di godere di una tutela generalizzata e uniforme.
Quando si parla di IG di prodotti alimentari si identificano i prodotti con qualità, caratteristiche o notorietà derivanti da fattori naturali o umani legati al luogo di cui sono originari. Il sistema dell’Unione protegge i nomi di prodotti provenienti da specifiche regioni che possiedono tali peculiari qualità. Esse costituiscono un diritto di proprietà intellettuale volto a promuovere la concorrenza leale tra i produttori, prevenendo gli usi in malafede del nome e le varie pratiche fraudolente ed ingannevoli. Inoltre, le IG garantiscono l’autenticità ai consumatori e distinguono un prodotto sul mercato assicurando vendite ed esportazioni di maggior valore.
Ecco le principali novità delle proposte della Commissione.
Per quel che concerne la nuova proposta di regolamento del 31 marzo, questa contiene nuove disposizioni sia sulle IG che sui regimi di qualità.
Le disposizioni sulle IG mirano a fornire un sistema unitario ed esclusivo che protegga i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà e notorietà aventi un legame con il loro luogo di produzione. In primo luogo, sono previste norme uniformi per la registrazione, sia a livello nazionale che a livello dell’Unione, per la procedura di opposizione, per le modalità di presentazione della domanda di registrazione, per la protezione transitoria e per le misure transitorie[3]. In secondo luogo, è previsto che le IG iscritte nel registro dell’Unione siano protette contro il loro impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti identici o simili non registrati, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, contro indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, nonché, in via generale, contro qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto[4]. In terzo luogo, sono stabilite norme relative ai controlli, tra cui la verifica della conformità di un prodotto designato da un’IG al relativo disciplinare e il monitoraggio dell’uso delle IG sul mercato. A tal riguardo, è prevista l’assistenza reciproca tra le autorità degli Stati membri.
Inoltre, su richiesta del produttore, le autorità incaricate dell’applicazione della legge sono tenute a fornire la prova della certificazione. Infine, vi è una sezione del Regolamento con norme specifiche per le IG dei prodotti agricoli[5]. In tale sezione sono la definizione di denominazione di origine protetta[6] e di indicazione geografica protetta[7] dei prodotti agricoli, e definiscono il contenuto del disciplinare e del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli. Vi sono inoltre norme specifiche per questo settore, in particolare per quanto riguarda le varietà vegetali e le razze animali, la provenienza dei mangimi per animali e delle materie prime.
Le norme del Regolamento dedicate ai regimi di qualità sono essenzialmente contenute in due capi. Il primo capo contiene le norme relative alle specialità tradizionali garantite (STG). La proposta di Regolamento innova, rispetto alla legislazione in vigore, chiarendo i criteri per la registrazione delle STG, in particolare non prevedendo più che queste abbiano una specificità. Vi sono poi minori modifiche volte a semplificare e snellire le norme procedurali. Il secondo capo contiene norme sulle indicazioni facoltative di qualità, che tuttavia non apportano modifiche alla legislazione vigente in questo ambito.
Per quel che concerne, invece, la proposta di regolamento del 13 aprile, è stata seguita un’impostazione analoga alla proposta del 31 marzo, con riferimento però alle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
In primo luogo, vi sono norme uniformi per la registrazione delle IG, sia a livello nazionale sia a livello dell’Unione, e per la procedura di opposizione. Sono poi specificati i requisiti che devono essere soddisfatti dal richiedente, le modalità di presentazione della domanda, la disciplina della protezione transitoria e delle misure transitorie, le modalità di cancellazione delle IG registrate e la procedura di ricorso[8]. La proposta istituisce anche un regime straordinario di procedure dirette dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) per i richiedenti di uno Stato membro che non designa un’autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di registrazione, della modifica dei disciplinari e della cancellazione della registrazione delle IG. Gli Stati membri che optano per tale regime di registrazione straordinario devono designare un punto di contatto per la procedura di registrazione presso l’EUIPO e un’autorità competente per i controlli e l’applicazione delle norme e per intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti previsti dal regolamento.
In secondo luogo, le norme del regolamento stabiliscono il livello di protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali, nonché per i prodotti protetti da IG utilizzati come parti o componenti di prodotti fabbricati o manufatti[9]. In particolare, le IG per i prodotti artigianali e industriali sono protette da qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti identici o simili che non sono oggetto di registrazione, da qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, da qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, e da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. Sono inoltre chiarite le relazioni con i marchi commerciali, e con l’uso di termini protetti nei nomi di dominio in internet.
In terzo luogo, sono stabilite le norme relative ai controlli e all’applicazione, tra cui la verifica della conformità ai disciplinari corrispondenti dei prodotti designati dalle IG e il monitoraggio dell’utilizzo delle IG sul mercato[10]. Gli stati membri possono scegliere tra diverse modalità di svolgimento delle procedure di controllo. Oltre alla facoltà di affidarle alle autorità competenti responsabili per i controlli ufficiali, gli Stati membri possono optare per una procedura di certificazione da parte di terzi gestita da autorità competenti o da organismi delegati di certificazione dei prodotti, oppure per una procedura basata sull’autodichiarazione del produttore. Per gli organismi di certificazione dei prodotti è prevista una procedura d’accreditamento in conformità ad idonei standard europei o internazionali. In caso di uso improprio delle IG sul proprio territorio, gli Stati membri possono adottare misure per porre fine a tale uso o prevenirne altri.
Infine, il regolamento prevede delle modifiche alla decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio[11] e al regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio[12], la legislazione dell’Unione adottata in seguito all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra il 26 novembre 2019. Queste modifiche sono considerate necessarie per adattare la normativa esistente al nuovo regime per le IG per i prodotti artigianali e industriali che si intende introdurre con la proposta di regolamento. Ad esempio, al momento non esistono norme che chiariscano che, contrariamente a quanto avviene per le IG agricole, è l’EUIPO a svolgere il ruolo di autorità competente nell’ambito del sistema di Lisbona. Inoltre, servono norme che garantiscano che le domande internazionali relative a prodotti artigianali e industriali possano essere depositate e trattate dall’autorità competente dell’Unione.
Entrambe le proposte legislative riflettono il risultato di lunghi processi di consultazione con l’industria e le autorità nazionali, e incorporano soluzioni ampiamente condivise dalle parti interessate. Ciò potrebbe facilitare il raggiungimento del consenso per la loro adozione anche presso i co-legislatori nel corso dei relativi procedimenti legislativi attualmente in corso
[1] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, COM/2022/134 final.
[2] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, GUUE COM(2022) 174 final.
[3] Si veda il Capo 2 del Titolo II della proposta di Regolamento.
[4] Si veda l’articolo 27 della proposta di Regolamento.
[5] Si veda il Capo 6 del Titolo II del Regolamento.
[6] Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Regolamento, “denominazione di origine” è un nome che identifica un prodotto:
a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e
c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.
[7] Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Regolamento, “indicazione geografica” è un nome che identifica un prodotto:
a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la notorietà o altre caratteristiche; e
c)la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.
[8] Si veda il Titolo II della proposta di regolamento.
[9] Si veda il Titolo III della proposta di regolamento.
[10] Si veda il Titolo IV della proposta di regolamento.
[11] Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, GUUE L 271 del 24.10.2019.
[12] Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, GUUE L 271 del 24.10.2019.