Facendo seguito all’accordo raggiunto dai ministri degli Affari esteri il 31 agosto 2022, in data 9 settembre 2022 la Commissione ha presentato degli Orientamenti[1] per aiutare i consolati degli Stati Membri ad attuare un approccio comune e coordinato al trattamento delle domande di visto presentate da cittadini russi e a riesaminare quelli corso di validità detenuti da cittadini russi.
Gli Orientamenti trovano la loro ratio nel fatto che dopo che il Consiglio ha deciso di sospendere l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione Europea e la Russia[2], gli Stati Membri dispongono di una ampia discrezionalità e di un maggiore controllo nel trattamento delle domande di visto di breve durata presentate da cittadini russi, ciò che rende necessario garantire coerenza, chiarezza e trasparenza durante le procedure in qualsiasi sede consolare.
Dovendo far fronte ad una notevole riduzione delle loro capacità di trattare le domande di visto per soggiorni di breve durata presentate da cittadini russi a seguito dell’espulsione del personale consolare e diplomatico di molti Stati Membri da parte delle autorità russe, i consolati potrebbero dover adattare le relative procedure sfruttando appieno le possibilità esistenti nell’ambito dal Codice europeo dei visti[3] per esercitare un maggiore controllo sulle domande, considerando i maggiori rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico degli Stati Membri derivanti dall’attuale contesto di crisi. A tale scopo, i consolati potrebbero i) dare una priorità più bassa, nell’assegnare gli appuntamenti[4], ai richiedenti che non hanno motivi essenziali per viaggiare, ii) prorogare l’attuale termine di decisione sulle domande di visto, portandolo dai 15 giorni previsti nei casi normali ai 45 giorni consentiti qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato[5], e iii) richiedere documenti non inclusi nell’elenco di prassi per garantire un elevato livello di controllo, in particolare in casi di possibili minacce alla politica pubblica, all’ordine pubblico e alle relazioni internazionali.
In secondo luogo, uno Stato Membro può chiedere di essere previamente consultato prima che un altro Stato rilasci il visto ad un cittadino russo per motivi di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali, potendovisi opporre su base individuale[6]. Laddove venisse comunque rilasciato, tale visto avrà validità limitata al territorio dello Stato Membro di rilascio, non consentendo l’accesso all’intero spazio Schengen[7].
Nell’attuale situazione di sicurezza, inoltre, i consolati degli Stati Membri dovrebbero effettuare un controllo minuzioso, focalizzandosi in particolare sul verificare se i cittadini russi che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata possano essere considerati una minaccia all’ordine pubblico, alla sicurezza interna o alle relazioni internazionali di uno Stato Membro[8], rifiutando il visto in tale eventualità cosi come laddove sussista un dubbio sull’intenzione del richiedente di lasciare il territorio dell’Unione al termine del soggiorno consentito. Del pari, gli Stati Membri dovrebbero adottare un approccio rigoroso anche nel riesaminare i visti per soggiorni di breve durata in corso di validità già rilasciati a cittadini russi, revocandoli laddove le condizioni di rilascio non siano più soddisfatte.
Per quanto riguarda i visti per ingressi multipli con periodi di validità lunghi[9], infine, gli Stati Membri dovrebbero astenersi dal rilasciarli in quanto, nel lungo periodo, i cittadini russi potrebbero non essere più in grado di soddisfare le condizioni per entrare nell’Unione. In ogni caso, l’Unione rimarrà aperta ai richiedenti russi che viaggiano per motivi essenziali, in particolare familiari di cittadini europei, giornalisti, dissidenti e rappresentanti della società civile.
[1] Com. Comm. C(2022) 6596 final dal 09.09.2022, Communication from the Commission providing guidelines on general visa issuance in relation to Russian applicants following Council Decision (EU) 2022/1500 of 9 September 2022 on the suspension in whole of the application of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on the facilitation of the issuance of visas to the citizens of the European Union and the Russian Federation.
[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[3] Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, GUUE L 243 del 15.09.2009.
[4] L’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Modalità pratiche per la presentazione delle domande”, al paragrafo 2 dispone: “… I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento…”.
[5] L’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Decisione sulla domanda”, ai paragrafi 1-2 dispone: “… La decisione sulla domanda è presa entro quindici giorni di calendario dalla data della presentazione di una domanda ricevibile ai sensi dell’articolo 19.
Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di trenta giorni di calendario in casi individuali, in particolare qualora sia necessario procedere a un ulteriore esame della domanda o in caso di rappresentanza con consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato…”.
[6] L’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri”, al paragrafo 1 dispone “… Uno Stato membro può chiedere che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell’esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale…”.
[7] L’articolo 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Rilascio di un visto con validità territoriale limitata”, al paragrafo 1 lettera a) dispone:“… I visti con validità territoriale limitata sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:
a) quando, per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, lo Stato membro interessato ritiene necessario:
i) derogare al principio dell’adempimento delle condizioni di ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
ii) rilasciare un visto nonostante l’opposizione al rilascio di un visto uniforme manifestata dallo Stato membro consultato a norma dell’articolo 22; oppure
iii) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non abbia avuto luogo la consultazione preliminare a norma dell’articolo 22…”.
[8] Si veda l’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del rischio”.
[9] L’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 810/2009, intitolato “Rilascio di un visto uniforme”, al paragrafo 2 dispone: “… Fermo restando l’articolo 12, lettera a), i visti per ingressi multipli sono rilasciati con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il richiedente dimostra la necessità o giustifica l’intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, come nel caso di gente d’affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell’Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri e marittimi; e
b) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto…”.