ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEI FARMACI CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA. LA COMMISSIONE INVIA UNA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI ALLA TEVA

marketude EU and Competition, Marco Stillo, Perspectives, Pharmaceuticals and Life Sciences, Publications

In data 10 ottobre 2022, la Commissione Europea ha inviato una comunicazione degli addebiti per informare la Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (“Teva”) dei risultati dell’indagine preliminare avviata il 4 marzo 2021 al fine di verificare se l’impresa avesse illegalmente ritardato l’ingresso nel mercato e l’adozione di medicinali che competono con il Copaxone, il suo farmaco di punta per la terapia della sclerosi multipla, che contiene il principio attivo glatiramer acetato, violando così le norme antitrust europee[1].

Secondo la Commissione, a partire dal febbraio 2015 la Teva avrebbe abusato della sua posizione dominante nei mercati rilevanti di diversi Stati Membri[2] attraverso due condotte.

In primo luogo, a seguito della scadenza del brevetto per il glatiramer acetato, la Teva aveva esteso artificialmente l’esclusività di mercato del Copaxone depositando e ritirando strategicamente brevetti divisionali[3], di modo da ritardare l’ingresso nel mercato dei suoi competitor generici obbligandoli ogni volta ad avviare azioni legali difensive o preventive e violando l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

In secondo luogo, la Teva aveva posto in essere una c.d. “pratica denigratoria”[4] attraverso una campagna di comunicazione nei confronti dei professionisti sanitari e delle strutture ospedaliere per ostacolare indebitamente l’uso di prodotti concorrenti a base di glatiramer acetato creando una falsa percezione dei rischi per la salute associati al loro uso.

A tale riguardo, la comunicazione degli addebiti della Commissione si pone nel solco della decisione con cui, in data 15 giugno 2005, la stessa aveva sanzionato l’AstraZeneca AB e l’AstraZeneca plc (“AstraZeneca”) per aver abusato della propria posizione dominante attraverso dichiarazioni ingannevoli rese agli uffici brevettuali e alle autorità regolatorie di diversi Stati Membri nell’ambito di una strategia globale volta ad estromettere i fabbricanti di prodotti generici dal mercato ottenendo o mantenendo dei certificati protettivi complementari (Supplementary Protection Certificates, SPC) per l’omeprazolo cui l’impresa non aveva diritto o cui aveva diritto per una durata più limitata[5]. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Giustizia, secondo cui il comportamento dell’AstraZeneca, caratterizzato dalla comunicazione alle autorità di dichiarazioni ingannevoli nonché da una manifesta assenza di trasparenza, non rientrava nel concetto di concorrenza basata sui meriti[6].

In data 20 giugno 2022, inoltre, la Commissione aveva avviato un’indagine antitrust al fine di verificare se la Vifor Pharma (“Vifor”) avesse intenzionalmente limitato la concorrenza screditando indebitamente la Pharmacosmos, il suo più stretto nonché potenzialmente unico competitor in Europa sul mercato del trattamento con ferro per via endovenosa, a beneficio del proprio farmaco Ferinject[7].

La palla passa dunque ora alla Teva, che potrà esaminare i documenti del fascicolo di indagine della Commissione, rispondere per iscritto e chiedere un’audizione orale per presentare le proprie osservazioni sul caso dinanzi ai rappresentanti della Commissione stessa e alle autorità nazionali garanti della concorrenza. Laddove, tuttavia, dovesse concludere che esistono prove sufficienti di un’infrazione, la Commissione potrebbe decidere di vietare il ​​comportamento in questione e di infliggere alla Teva un’ammenda fino al 10% del suo fatturato mondiale annuo.

Download Article


[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Ossia Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.

[3] Un brevetto divisionale è un tipo di brevetto che contiene elementi di una domanda precedente (c.d. “domanda madre”) mantenendone la data di deposito e rivendicandone la stessa priorità, di modo da sopperire all’eventualità che la domanda madre rivendichi più di un’invenzione e che, pertanto, il richiedente sia tenuto a suddividerla in una o più domande che rivendichino, ciascuna, una singola invenzione.

[4] Le c.d. “pratiche denigratorie” consistono nella diffusione di informazioni non veritiere aventi ad oggetto l’efficacia o gli standard di qualità e sicurezza posseduti dai beni o dai servizi di un’impresa concorrente, e che di per sé rientrano nel novero delle pratiche commerciali scorrette. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Decisione C (2005) 1757 final, del 15 giugno 2005, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, Caso COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca.

[6] CGUE 06.12.2012, Causa C-457/10 P, AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione europea.

[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.