NUOVO CAPITOLO NELLA VICENDA GRAIL/ILLUMINA. LA COMMISSIONE INVIA UNA NUOVA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Farmaceutico e Life Sciences, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 19 luglio 2022, la Commissione ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti alla Grail, Inc. (“Grail”) e alla Illumina, Inc.(“Illumina”) contestando loro di avere violato il Regolamento europeo sulle concentrazioni[1] dando attuazione all’operazione mentre le indagini erano ancora in corso.

Notificato il 16 giugno 2021, in data 22 luglio 2021 il progetto di acquisizione della Grail da parte della Illumina era stato messo sotto indagine da parte della Commissione, al fine di verificare se l’operazione fosse suscettibile di ridurre la concorrenza nel mercato emergente dello sviluppo e della commercializzazione di test di nuova generazione per l’individuazione del cancro basati su innovative tecnologie di sequenziamento (next generation sequencing systems, NGS)[2]. La notizia aveva subito assunto una notevole risonanza, in quanto si trattava del primo caso di rinvio ex articolo 22[3] del Regolamento sulle concentrazioni dopo la pubblicazione dei nuovi Orientamenti per agevolare l’applicazione del meccanismo di rinvio da parte delle Autorità Nazionali garanti della Concorrenza (ANC) nei casi in cui l’operazione non sia soggetta a notifica a norma della legislazione dello Stato o degli Stati Membri interessati[4].

Tuttavia, mentre la revisione dell’operazione era ancora in corso, in data 18 agosto 2021 la Illumina aveva annunciato pubblicamente di aver completato l’acquisizione della Grail. Di conseguenza, in data 20 agosto 2021 la Commissione aveva avviato un’ulteriore indagine al fine di verificare se le imprese avessero violato l’obbligo di standstill[5] ai sensi del Regolamento. In data 20 settembre 2021, inoltre, la Commissione aveva inviato alle due imprese una prima comunicazione degli addebiti informandole dei provvedimenti cautelari che intendeva adottare in risposta alla loro presunta violazione dell’obbligo di standstill e per prevenire un pregiudizio alla concorrenza potenzialmente irreparabile[6].

La seconda comunicazione degli addebiti da parte della Commissione fa seguito alla decisione con cui il Tribunale dell’Unione Europea, in data 13 luglio 2022, si era pronunciato rigettando la domanda di annullamento della Decisione C(2021) 2847 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione aveva accolto la richiesta dell’Autorité de la concurrence française (Autorità per la concorrenza francese) di esaminare centralmente il progetto di concentrazione, nonché delle Decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C( 2021) 2855 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione aveva accettato le analoghe richieste delle autorità della concorrenza di Grecia, Belgio, Norvegia, Islanda e Paesi Bassi di aderire alla richiesta francese.

Più particolarmente, secondo la Illumina, tra le altre cose, i) la Commissione aveva erroneamente interpretato il Regolamento sulle concentrazioni ritenendo di poter accogliere una richiesta di rinvio ai sensi dell’articolo 22 in una situazione in cui gli Stati Membri che avevano presentato tale richiesta non erano in realtà legittimati, ai sensi delle rispettive normative nazionali, ad esaminare l’operazione, ii) la domanda di rinvio era stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento, e iii) le decisioni della Commissione violavano i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Nella sua prima decisione sull’esercizio dei poteri di rinvio ex art. 22 del Regolamento in base ai nuovi Orientamenti, il Tribunale aveva sostanzialmente mostrato di condividere la policy “espansiva” della Commissione, ritenendo quest’ultima provvista di competenza[7].

La palla ora passa alle due imprese, che avranno l’opportunità di rispondere alla comunicazione degli addebiti. Nel caso in cui ritenesse la decisione di Illumina e GRAIL di completare l’operazione in pendenza dell’esito della notificazione una violazione delle norme europee in materia di controllo delle concentrazioni, la Commissione potrebbe comminare loro sanzioni fino al 10% del fatturato annuo a livello mondiale[8]. La vicenda Grail/Illumina è verosimilmente destinata a produrre effetti ben al di là del caso concreto, trattandosi della prima applicazione dei controversi nuovi Orientamenti, che in pratica conferiscono alla Commissione dei poteri largamente discrezionali di intervento centrale su tutte le concentrazioni, esercitabili anche ex post, con inevitabili interrogativi di compatibilità del nuovo regime con i principi fondamentali della certezza giuridica e del legittimo affidamento.

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[1] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GUUE L 24 del 29.01.2004.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] L’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Rinvio alla Commissione”, al paragrafo 1 dispone: “… Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.

La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato…”.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] L’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 139/2004, intitolato “Sospensione della concentrazione”, al paragrafo 1 dispone: “… Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6…”.

[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[8] L’articolo 14 del Regolamento sulle concentrazioni, intitolato “Ammende”, al paragrafo 2 dispone: “… La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o alle imprese interessate ammende fino a concorrenza del 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa interessata, quale definita all’articolo 5, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) omettano di notificare una concentrazione conformemente all’articolo 4 e all’articolo 22, paragrafo 3, prima della sua realizzazione, a meno che vi siano espressamente autorizzate dall’articolo 7, paragrafo 2, o mediante decisione adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3,

b) realizzino una concentrazione violando l’articolo 7,

c) realizzino una concentrazione dichiarata incompatibile con il mercato comune mediante una decisione adottata in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, o non si conformino alle misure ordinate con decisione presa in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 o 5,

d) non osservino una condizione o un onere imposti mediante decisione in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 7, paragrafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma…”.