Con la Direttiva (UE) 2019/1152 – relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea – il legislatore comunitario ha voluto uniformare ulteriormente il mercato del lavoro all’interno degli Stati membri stabilendo prescrizioni minime relative, da un lato, alle informazioni sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, dall’altro lato, alle condizioni di lavoro applicabili a ciascun lavoratore, garantendo che tutti i lavoratori dell’Unione fruiscano di un livello adeguato di trasparenza e di prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro.
Il Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo n° 104 del 27 giugno 2022), recependo la Direttiva (UE) 2019/1152, è intervenuto su entrambi i fronti di tutela, da un lato ampliando il corredo informativo da rendere al lavoratore – già previsto, in misura più ridotta, dal Decreto Legislativo n° 152 del 26 maggio 1997 – e dall’altro lato precisando e rafforzando forme di tutela del lavoratore in parte già presenti nel nostro ordinamento.
Sul versante degli obblighi informativi, le modifiche introdotte dal Decreto Trasparenza imporranno ai datori di lavoro (ed ai loro consulenti) di rivedere i modelli contrattuali adottati in precedenza, integrandoli con le ulteriori informazioni previste dal Decreto, con l’intento di superare la prassi diffusa di consegnare al neo assunto una semplice lettera contenente un generico e talvolta neppure accurato rinvio al contratto collettivo applicabile, senza altre informazioni di dettaglio sull’instaurando rapporto di lavoro. Inoltre, introducendo “ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati”, il Decreto Trasparenza ha inciso anche sui contenuti delle informative privacy da consegnarsi ai dipendenti in sede di assunzione, che andranno anch’esse riviste ed integrate con le informazioni aggiuntive previste dal Decreto, rendendo in tal modo sempre più forte il legame tra la disciplina giuslavoristica e quella sulla protezione dei dati personali.
Quanto, invece, alle ulteriori prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, il Decreto Trasparenza incide sull’esclusiva del dipendente assunto a tempo pieno, il quale, a determinate condizioni, potrà oggi cumulare più impieghi. Anche per tale ragione andranno rivisti i modelli contrattuali in precedenza utilizzati, i quali dovranno precisare i casi in cui il contestuale svolgimento di altro e diverso rapporto di lavoro non sarà consentito.
Da ultimo, non per importanza, la norma sulla “transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili” introduce nuovi diritti dei lavoratori, la cui portata, però, ad oggi non è ancora del tutto prevedibile. Per certo, la disposizione rafforza l’eccezionalità di tutte le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed accrescerà il disfavore con cui sono già riguardati i rapporti di lavoro atipici quali, ad esempio, i cd. “co.co.co.” o anche solo i rapporti di lavoro a tempo determinato, ancorché subordinato. In tal modo, il già modesto livello di flessibilità del nostro ordinamento giuslavoristico ne risulterà ancor più ridotto e ciò in controtendenza con l’attuale dinamicità del mercato.