In data 30 giugno 2022, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul nuovo regolamento relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno[1]. Il regolamento costituisce un’iniziativa legislativa della Commissione volta ad evitare che il corretto funzionamento del mercato unico e la libera concorrenza vengano alterati dalle sovvenzioni provenienti dai Paesi terzi[2].
Attualmente, le sovvenzioni concesse da Paesi terzi non vengono assoggettate a controlli, in assenza di una normativa europea specifica. Per porre rimedio a questa lacuna, il 5 maggio del 2021 la Commissione aveva presentato una proposta di regolamento relativa alle sovvenzioni estere distorsive allo scopo di assicurare e garantire condizioni di parità tra tutte le imprese operanti nel mercato interno che beneficiano del sostegno di uno Stato membro dell’Unione o di un Pese terzo.
La necessità di un intervento legislativo discende dal “vuoto” normativo nel quale le sovvenzioni estere attualmente si inscrivono, in assenza sia di una regolamentazione propria, sia della riconducibilità alla disciplina europea degli aiuti di Stato. Inoltre, si è registrato un numero crescente di casi in cui le sovvenzioni estere sembrano aver facilitato l’acquisizione di imprese dell’Unione, influenzato le decisioni d’investimento e distorto gli scambi di servizi, a danno della concorrenza basata sui meriti. Tuttavia, l’apertura del mercato interno agli scambi con l’estero può essere vantaggiosa, e si rende pertanto necessaria una soluzione bilanciata, sempre che consenta anche di tutelare gli investimenti esterni, atteso che circa il 35% del PIL dell’Unione dipende dalle esportazioni e l’Europa costituisce una destinazione di investimento importante che coinvolge diversi milioni di posti di lavoro. Di conseguenza, la Commissione ed i co-legislatori hanno ricercato un punto di equilibrio tra l’istituzione di un efficace meccanismo di controllo sugli investimenti esteri e la volontà di evitare oneri eccessivamente gravosi a scapito dell’attrattività dell’Unione come destinazione di capitali esteri.
Ecco le principali novità del testo su cui è stato raggiunto l’accordo.
Il nuovo regolamento attribuisce alla Commissione il potere di indagare sulle sovvenzioni concesse dalle autorità pubbliche dei Paesi terzi alle imprese operanti nel mercato unico. Questo potere di indagine ricomprende le sovvenzioni distorsive del mercato interno, concesse fino a cinque anni prima dell’entrata in vigore del regolamento. In particolare, la Commissione disporrà di tre strumenti: due meccanismi di autorizzazione preventiva, intesi ad assicurare parità di condizioni per le concentrazioni e le offerte più importanti dei mercati degli appalti pubblici, ed uno strumento generale di indagine per esaminare tutte le altre situazioni di mercato, le concentrazioni e le procedure di appalto pubblico di valore inferiore. Alla Commissione è attribuita la responsabilità esclusiva per l’attuazione del regolamento. Le autorità nazionali saranno periodicamente informate ed il loro ruolo sarà circoscritto alla partecipazione alle decisioni adottate a norma del regolamento mediante la procedura consultiva.
In secondo luogo, i co-legislatori hanno deciso di mantenere le soglie di notifica precedentemente proposte dalla Commissione per le concentrazioni e per le procedure di appalto pubblico maggiori: 500 milioni di EUR per le concentrazioni e 250 milioni di EUR per gli appalti. Le imprese saranno obbligate a notificare le concentrazioni e le offerte negli appalti pubblici qualora siano superate le suddette soglie, e l’offerta o la concentrazione comporti un contributo finanziario estero di, rispettivamente, almeno 5 milioni di EUR per Paese terzo o di almeno 50 milioni di EUR in totale. La concentrazione non potrà essere eseguita e all’offerente non potrà venire aggiudicato il contratto, finché la Commissione non dia il suo nulla osta.
Nel caso in cui si tratti di una sovvenzione distorsiva, la Commissione potrà prescrivere misure correttive, allo scopo di evitare che le sovvenzioni producano i propri effetti nel mercato interno. La Commissione potrà anche infliggere ammende per i casi in cui non sia stato rispettato l’obbligo di notifica previa di una concentrazione sovvenzionata o di un contributo in una procedura di appalto pubblico che raggiunga le soglie stabilite.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli effetti delle sovvenzioni estere, il nuovo regolamento ha seguito il modello della normativa sul controllo degli aiuti di Stato. Qualora venga accertata l’esistenza di una sovvenzione estera e di una distorsione della concorrenza, la Commissione sarà chiamata ad effettuare una valutazione comparativa raffrontando gli effetti positivi e quelli negativi che ne conseguono. Nel caso in cui dalla valutazione emerga una preponderanza degli effetti negativi, la Commissione potrà anche imporre misure rimediali oppure accettare impegni proposti dalle imprese interessate che siano idonei a porre rimedio alla distorsione.
L’accordo politico di compromesso segna la conclusione dei “triloghi”, le negoziazioni inter-istituzionali con cui rappresentanti della Commissione, del Parlamento e del Consiglio si consultano per trovare una posizione comune. L’accordo di compromesso non ha valenza formale, e dovrà essere approvato in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio. Il processo di approvazione inizierà con un voto in seno alla Commissione per il commercio internazionale del Parlamento, e dovrà poi venire approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper).
Una volta approvato, il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La maggior parte delle disposizioni troveranno applicazione sei mesi dopo l’entrata in vigore, mentre gli obblighi di notifica inizieranno ad applicarsi a partire da nove mesi dopo l’entrata in vigore.
[1] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, COM(2021) 223 final del 05.05.2021.
[2] Per ulteriori informazioni, consultare il seguente LINK.