ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEI FARMACI A BASE DI FERRO. LA SVIZZERA VIFOR PHARMA SOTTO INDAGINE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

marketude Contenzioso, Diritto Europeo e della Concorrenza, Farmaceutico e Life Sciences, Marco Stillo, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 20 giugno 2022, la Commissione Europea ha avviato un’indagine antitrust al fine di verificare se la Vifor Pharma (“Vifor”) abbia intenzionalmente limitato la concorrenza screditando indebitamente la Pharmacosmos, il suo più stretto nonché potenzialmente unico competitor in Europa sul mercato del trattamento con ferro per via endovenosa, a beneficio del proprio farmaco Ferinject.

Sia la Vifor, un’impresa farmaceutica globale con sede in Svizzera, che la Pharmacosmos, un’impresa farmaceutica danese a conduzione familiare, sono attive nel trattamento di pazienti affetti da carenza di ferro. Più particolarmente, sia il Ferinject della Vifor che il Monofer della Pharmacosmos sono farmaci ad alto dosaggio a base di ferro somministrati per via endovenosa ed indicati quando, ad esempio, i medicinali per via orale sono inefficaci o non possono essere utilizzati.

Secondo la Commissione, la Vifor avrebbe intenzionalmente screditato il Monofer della Pharmacosmos diffondendo informazioni fuorvianti sulla sua sicurezza attraverso una campagna di comunicazione rivolta principalmente agli operatori sanitari, che potrebbe averne ostacolato indebitamente la scelta e l’adozione nello Spazio Economico Europeo (SEE).

La condotta della Vifor rientra nelle c.d. “pratiche denigratorie”, che consistono nella diffusione di informazioni non veritiere aventi ad oggetto l’efficacia o gli standard di qualità e sicurezza posseduti dai beni o dai servizi di un’impresa concorrente, e che di per sé rientrano nel novero delle pratiche commerciali scorrette[1].

L’interesse del caso risiede però nella base giuridica dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) adottata dalla Commissione.

Nello specifico, si tratta della seconda indagine della Commissione per quanto riguarda potenziali abusi di dominanza mediante denigrazione di prodotti concorrenti nel settore farmaceutico. In data 4 marzo 2021, infatti, la Commissione aveva avviato un’indagine per verificare se la Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (“Teva”) avesse indebitamente ritardato l’ingresso nel mercato e l’adozione da parte degli operatori sanitari e delle strutture ospedaliere di medicinali in grado di competere con il Copaxone, il suo farmaco di punta per la terapia della sclerosi multipla, attraverso, tra le altre cose, una campagna di comunicazione per ostacolare l’uso di prodotti concorrenti a base di glatiramer acetato creando una falsa percezione dei rischi per la salute associati al loro uso[2].

Tali indagini si collocano nel solco dei precedenti giurisprudenziali in materia di abuso relativi all’uso improprio delle procedure brevettuali e regolatorie ed alla denigrazione di prodotti concorrenti nell’industria farmaceutica.

Ancora in data 15 giugno 2005, la Commissione aveva sanzionato l’AstraZeneca AB e l’AstraZeneca plc (“AstraZeneca”) per aver abusato della propria posizione dominante attraverso dichiarazioni ingannevoli rese agli uffici brevettuali e alle autorità regolatorie di diversi Stati Membri nell’ambito di una strategia globale volta ad estromettere i fabbricanti di prodotti generici dal mercato ottenendo o mantenendo dei certificati protettivi complementari (Supplementary Protection Certificates, SPC) per l’omeprazolo cui l’impresa non aveva diritto o cui aveva diritto per una durata più limitata[3]. Tale decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Giustizia, secondo cui il comportamento dell’AstraZeneca, caratterizzato dalla comunicazione alle autorità di dichiarazioni ingannevoli nonché da una manifesta assenza di trasparenza, non rientrava nel concetto di concorrenza basata sui meriti[4].

In data 23 gennaio 2018, inoltre, la Corte di Giustizia si era pronunciata in merito alle sanzioni pecuniarie inflitte nel 2014 dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato italiana (AGCM) alle compagnie farmaceutiche Novartis Pharma SAS, Novartis Groupe France SA e Novartis AG (“Novartis”) e Roche SAS, Genentech Inc. e Roche Holding AG (“Roche”) per aver concluso un’intesa allo scopo di differenziare artificiosamente i medicinali Avastin e Lucentis manipolando la percezione dei rischi legati all’uso off-label del primo per la terapia di patologie oftalmiche, mediante la produzione e la diffusione di informazioni tali da generare preoccupazioni nell’opinione pubblica in merito alla sua sicurezza, e condizionando così le scelte terapeutiche dei medici[5].

La palla dunque alla Commissione che, laddove ritenesse fondata la denuncia della Pharmacosmos, potrebbe decidere di sanzionare la Vifor per abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE.

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[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Decisione C (2005) 1757 final, del 15 giugno 2005, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, Caso COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca.

[4] CGUE 06.12.2012, Causa C-457/10 P, AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione europea.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.