LE PRINCIPALI NOVITÀ 2022 DEL CODICE DEONTOLOGICO DI FARMINDUSTRIA

marketude Compliance, Marco Stillo, Perspectives, Pharmaceuticals and Life Sciences, Publications, Roberto A. Jacchia

In data 19 gennaio 2022, Farmindustria ha introdotto diverse novità al proprio Codice Deontologico[1], l’accordo fra le industrie farmaceutiche aderenti, volontariamente approvato nel rispetto delle norme statutarie e delle regole dettate dai Codici deontologici delle Federazioni europea e internazionale dell’industria farmaceutica, ed inteso a regolamentare i rapporti tra le industrie e tra queste ed il mondo scientifico e sanitario.

In primo luogo, Il Codice consente[2] ora alle imprese di svolgere attività formativa e informativa in favore dei soggetti non prescrittoricoinvolti nella somministrazione delle terapie, a condizione che tali attività non abbiano finalità promozionale e le informazioni trattate siano correttamente connesse al ruolo di tali soggetti nel processo di gestione del paziente, nella ricerca clinica e nella corretta e sicura somministrazione della terapia. Tali soggetti, inoltre, potranno partecipare ad eventi, corsi e congressi, nel rispetto dei limiti di legge, per le sole iniziative aventi tematiche non attinenti ai farmaci[3]. Qualunque forma di pubblicità[4] così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006 rimane vietata.

In secondo luogo, pur continuando a vietare i consulti terapeutici o le raccomandazioni di trattamento, il Codice ora ammette[5] la possibilità, per le imprese farmaceutiche, di fornire, tramite personale non addetto alle  aree commerciali e di marketing, informazioni al pubblico attinenti prodotti e patologie delle proprie aree terapeutiche di competenza, a condizione che queste ultime non abbiano natura commerciale e derivino unicamente dal foglio illustrativo o da siti istituzionali o da registri gestiti da enti e/o istituzioni pubbliche. Le imprese, inoltre, potranno inserire informazioni comprendenti il brand name e la riproduzione integrale e letterale del foglio illustrativo, così come quella della confezione del medicinale, sui loro siti internet ad accesso pubblico, a condizione che tali informazioni non siano state oggetto di una selezione o rielaborazione e siano contenute in una parte specifica del sito accessibile esclusivamente tramite una ricerca da parte dell’utente che vuole ottenerle.

In terzo luogo, le imprese potranno adattare le loro strutture organizzative e i loro processi alle necessità informative dei diversi stakeholders ponendo in essere una pluralità di interazioni non ricadenti nell’ambito della promozione del farmaco, quali accesso e institutional affairs, account management e scientific exchange, a condizione che le stesse siano conformi alla legge e alle regolamentazioni applicabili garantendo il divieto di svolgimento di qualunque forma di pubblicità del farmaco ai sensi del D.lgs. 219/2006[6].

La novità di maggior rilievo, tuttavia, attiene ai c.d. programmi di supporto al paziente (Patient Support Programs, PSPs), ossia quei servizi sanitari di tipo domiciliare alternativi o paralleli all’assistenza domiciliare integrata destinati ai pazienti affetti da malattie croniche e finalizzati a supportarli nella gestione della patologia e della relativa terapia, creando così una rete integrata che coinvolge personale sanitario e non, e alleggerendo il carico di lavoro delle strutture sanitarie. I PSP possono articolarsi con diverse modalità, prevedendo in alcuni casi l’utilizzo degli strumenti digitali propri del c.d. internet delle cose (Internet of Things, IoT)[7]. Nell’ambito dell’emergenza della pandemia, inoltre, l’utilizzo di tali servizi digitali ha conosciuto un significativo sviluppo alla luce della necessità di garantire ai pazienti i servizi a distanza. Sviluppo che, con il potenziamento delle cure domiciliari ed il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità previsti dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è destinato ad aumentare ulteriormente, in quanto i PSPs possono concorrere, insieme ad altri interventi domiciliari, alla realizzazione dell’iniziativa “casa come luogo di cura”[8].

Pur essendo stati introdotti in Italia circa 15 anni fa, i PSPs mancano ad oggi di un quadro giuridico specifico. Di conseguenza, il Codice ne ha introdotto una nuova definizione in via di autoregolamentazione, qualificandoli[9] come iniziative che hanno per finalità la messa a disposizione, da parte dell’impresa farmaceutica, di servizi addizionali e non sostituivi a quelli in capo all’Ente o al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a diretto beneficio del paziente in trattamento con uno specifico farmaco che ha già ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). La durata dei servizi PSP dovrà essere previamente definita e congrua rispetto al bisogno e al beneficio desiderato per il paziente, ed il programma stesso, nonché il materiale utilizzato, dovranno essere funzionali unicamente alla comunicazione delle informazioni necessarie all’utilizzo appropriato del farmaco e non costituire uno strumento promozionale. Il PSP, inoltre, dovrà garantire la gestione della farmacovigilanza e della privacy, la responsabilità della gestione dei materiali nonché quella per la compliance.

Mentre in passato, infine, i dati raccolti nel PSP dovevano essere utilizzati solo per le finalità del supporto ai pazienti, contrattualizzando separatamente l’eventuale uso per altri scopi nel rispetto delle disposizioni normative e deontologiche in materia, secondo il nuovo Codice l’impresa deve restare estranea al trattamento dei dati personali dei pazienti coinvolti nel PSP, potendo visualizzare solamente dati aggregati a fini statistici sull’utilizzo del servizio.

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[1] Disponibile al seguente LINK.

[2] Si veda l’articolo 3.25 del Codice.

[3] Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, GU n. 142 del 21.06.2006. L’art. 124 del Decreto, intitolato “Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali”, al paragrafo 9 dispone: “… Le imprese farmaceutiche di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o all’estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche che non attengono a medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, fermo restando, per esse il divieto di svolgere in occasione delle manifestazioni, qualsiasi pubblicità presso gli operatori sanitari dei propri medicinali…”.

[4] Si veda l’articolo 113 del D.lgs. 219/2006, intitolato “Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione”.

[5] Si veda l’articolo 3.26 del Codice.

[6] Si veda l’articolo 3.27 del Codice.

[7] L’espressione “Internet of Things” fa riferimento all’estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.

[8] Per ulteriori informazioni si veda l’investimento 1.2 del PNRR.

[9] Si veda l’articolo 4.7 del Codice.