LA CRISI UCRAINA E LA SOSPENSIONE DEI DAZI SULLE IMPORTAZIONI

marketude Beni di consumo, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 27 aprile 2022, la Commissione Europea ha proposto[1] di sospendere per un anno sia i dazi all’importazione su tutte le esportazioni ucraine verso l’Unione che tutte le misure antidumping e di salvaguardia sulle esportazioni ucraine di acciaio.

La proposta della Commissione trova la sua ratio nel fatto che, oltre a causare perdite umane e sfollamenti di massa della popolazione civile innocente, l’azione militare russa sta provocando effetti gravi sull’economia ucraina e sulla sua capacità di commerciare con il resto del mondo, a causa dell’impatto senza precedenti che ne è seguito sulla sua capacità produttiva e sui suoi flussi di esportazione più significativi. Per mitigare questi effetti, la Commissione ha ritenuto necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l’Unione e l’Ucraina al fine di fornire un rapido sostegno alle autorità e alla popolazione locali, sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’obiettivo di eliminare progressivamente i dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

Più particolarmente, la Commissione ha proposto in primo luogo di sospendere temporaneamente tutte le tariffe eccezionali ai sensi del Titolo IV dell’Accordo di Associazione tra Unione e Ucraina del 2014[2], che riguardano i) i prodotti industriali assoggettati a tassazione entro la fine del 2022, ii) la frutta e gli ortaggi soggetti al c.d. “sistema dei prezzi di entrata”, e iii) i prodotti agricoli e quelli trasformati soggetti a contingenti tariffari. In secondo luogo, la Commissione intende sospendere temporaneamente la riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento proposto. La Commissione, infine, ha proposto di sospendere temporaneamente l’applicazione del Regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni[3] per quanto riguarda quelle che hanno origine in Ucraina[4].

Il nuovo regime, tuttavia, si applicherà solo a condizione che i) vengano rispettate le norme di origine dei prodotti nonché le relative procedure previste dall’Accordo di Associazione, ii) l’Ucraina si astenga dall’introdurre nuovi dazi e restrizioni quantitative, o misure di effetto equivalente, per le importazioni originarie dell’Unione, o dall’incrementare i dazi e gli oneri esistenti, nonché dall’introdurre altre restrizioni, ivi comprese misure eventuali amministrative interne discriminatorie, a meno che ciò non sia giustificato nel contesto bellico, e iii) l’Ucraina rispetti i principi democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e il principio dello Stato di diritto, e continui ad impegnarsi nella lotta alla corruzione e alle attività illegali[5]. Laddove un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori europei di prodotti simili o direttamente concorrenti, inoltre, i dazi doganali altrimenti applicabili a tale prodotto conformemente all’Accordo di Associazione potranno essere ripristinati in qualsiasi momento[6].

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[1] Com. Comm. COM(2022) 195 final del 27.04.2022, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on temporary trade liberalisation supplementing trade concessions applicable to Ukrainian products under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part.

[2] Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, GUUE L 161 del 29.05.2014.

[3] Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, GUUE L 83 del 27.03.2015.

[4] Si veda l’articolo 1 della proposta di Regolamento.

[5] Si veda l’articolo 2 della proposta di Regolamento.

[6] Si veda l’articolo 4 della proposta di Regolamento.