INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI E CRISI UCRAINA. GLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE PER GLI STATI MEMBRI

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Nel contesto delle sanzioni adottate per far fronte alla crisi ucraina[1], in data 5 aprile 2022 la Commissione ha pubblicato degli Orientamenti[2] per fornire agli Stati Membri indicazioni in merito alla valutazione e prevenzione delle minacce alla sicurezza e all’ordine pubblico nell’Unione poste dagli investimenti esteri diretti (Foreign Direct Investment, FDI) provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia.

Per FDI si intende un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero volto a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il primo e l’imprenditore o l’impresa nel cui capitale è effettuato l’investimento al fine di esercitare un’attività economica in uno Stato Membro[3]. Un controllo generalizzato sui FDI è stato introdotto nel marzo 2019 tramite il Regolamento (UE) 2019/452, che ha istituito per la prima volta un meccanismo europeo per coordinare gli investimenti esteri che possono incidere sulla sicurezza e sull’ordine pubblico dell’Unione e dei suoi Stati Membri.

Gli Orientamenti trovano la loro ratio nel fatto che, sebbene il controllo dei FDI e le sanzioni siano strumenti giuridici distinti, ciascuno con finalità e modalità operative diverse, l’aggressione militare della Russia a danno dell’Ucraina rende necessaria una maggior vigilanza nei confronti degli investimenti diretti russi e bielorussi all’interno del mercato unico, che va al di là di quelli effettuati dalle persone o dalle entità sanzionate. Attualmente, infatti, qualsiasi investimento direttamente o indirettamente collegato ad una persona o entità associata, controllata o soggetta all’influenza del governo russo o bielorusso in attivi critici nell’Unione potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza o l’ordine pubblico.

Nello specifico, secondo la Commissione nelle circostanze attuali vi è un altissimo rischio che i FDI di investitori russi e bielorussi, in particolare effettuati da entità controllate da soggetti pubblici, possano rappresentare una minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico, in quanto i rispettivi governi potrebbero essere più fortemente incentivati ad interferire con attività critiche nell’Unione e ad utilizzare le loro capacità per controllare o dirigere gli investitori russi e bielorussi ivi presenti. Ciò rende necessario, pertanto, verificare sistematicamente tali FDI al fine di individuare eventuali minacce. A tale riguardo, pur non definendo i concetti di “sicurezza” e “ordine pubblico”, il Regolamento 2019/452 specifica i fattori da prendere in considerazione nel determinare se un FDI possa incidere su tali elementi, quali, tra gli altri, gli effetti potenziali sulle infrastrutture e tecnologie critiche, sull’approvvigionamento di fattori produttivi critici, sull’accesso ad informazioni sensibili nonché sulla libertà e sul pluralismo dei media[4].

Di conseguenza, la Commissione ha in primo luogo invitato gli Stati Membri ad utilizzare sistematicamente i loro meccanismi di controllo per valutare e prevenire le possibili minacce collegate agli investimenti russi e bielorussi, nonché a garantire una stretta cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti in materia di sanzioni e quelle responsabili del controllo degli investimenti nel contesto dell’attuazione delle sanzioni dell’Unione. La Commissione, inoltre, ha esortato gli Stati Membri a garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva antiriciclaggio[5] per prevenire l’abuso del sistema finanziario europeo anche in relazione all’adeguata verifica della clientela e alla cooperazione internazionale. Le autorità di controllo degli Stati Membri, le banche e gli istituti nazionali, nonché le istituzioni finanziarie internazionali di cui gli Stati Membri detengono una partecipazione, infine, sono state incoraggiate a scambiarsi informazioni e mantenere una stretta cooperazione al fine di individuare i FDI, in particolare provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, che potrebbero incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico negli Stati Membri.

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[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Com. Comm. C(2022) 151 final del 05.04.2022, Orientamenti ad uso degli Stati membri riguardanti gli investimenti esteri diretti dalla Russia e dalla Bielorussia in considerazione dell’aggressione militare contro l’Ucraina e delle misure restrittive stabilite in recenti regolamenti del Consiglio sulle sanzioni.

[3] Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, GUUE L 79I del 21.03.2019. L’articolo 2 del Regolamento, intitolato “Definizioni”, al numero 1) dispone: “Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l’investitore estero e l’imprenditore o l’impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un’attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un’attività economica…”.

[4] L’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452, intitolato “Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione”, dispone: “Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, a livello di:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
e) libertà e pluralismo dei media.

Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:

a) l’investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall’amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l’assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
b) l’investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in uno Stato membro; o
c) vi sia un grave rischio che l’investitore intraprenda attività illegali o criminali…”.

[5] Direttiva(UE)2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, GUUE L 141 del 05.06.2015.