GOLDEN POWER ED INVESTIMENTI ESTERI DIRETTI. ENTRA IN VIGORE IL DECRETO LEGGE 21/2022

marketude Data Protection and Cybersecurity, IT & TMT, Marco Stillo, Perspectives, Publications, Roberto A. Jacchia

In data 22 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 21marzo 2022, n.21[1] che, nell’introdurre misure urgenti per affrontare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ha rafforzato, tra le altre cose, la disciplina del c.d. “golden power” finalizzata al controllo degli investimenti stranieri in Italia alla luce dell’importanza sempre maggiore dei settori critici, quali la difesa, la sicurezza ed i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

La disciplina del golden power deriva da quella del precedente istituto comunemente noto come “golden share”, introdotto in Italia ancora con il Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con la Legge n. 474 del 30 luglio 1994[2], che attribuiva allo Stato poteri speciali in relazione alle partecipazioni azionarie possedute, che consentivano di influenzare talune decisioni del management quali l’acquisizione di partecipazioni rilevanti, l’esercizio del potere di il veto su alcune delibere societarie oppure il diritto di nomina dei membri degli organi amministrativi. Poiché tale meccanismo, tuttavia, comportava una deroga ai principi di diritto societario, determinando una discriminazione tra operatori, l’istituto della golden share era stato sostituito con quello più articolato del golden power attraverso il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21[3], ai sensi del quale lo Stato rimaneva estraneo alla compagine sociale, ma poteva intervenire in situazioni eccezionali, preservando l’autonomia e la neutralità concorrenziale dell’impresa nelle condizioni ordinarie. La materia, da ultimo, era stata aggiornata dal Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22[4], che aveva introdotto diverse modifiche in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G ed ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale[5].

In materia di difesa e sicurezza nazionale, il Decreto 21/2022 introduce l’opzione, per chiunque intenda acquisire una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, di notificare l’operazione congiuntamente alla società target. Laddove ciò non sia possibile, la società notificante deve trasmettere al target un’informativa contenente gli elementi essenziali dell’operazione e della stessa notifica al fine di consentirne la partecipazione al procedimento. Entro 45 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri decide se approvare la transazione, apporvi un veto oppure imporre ulteriori restrizioni. Tale termine, tuttavia, può essere sospeso, per una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori informazioni all’impresa, che dovranno venire fornite entro il termine di 10 giorni. Qualora la società acquirente e quella target concludano la transazione prima di ricevere l’approvazione del Governo, o senza osservarne le prescrizioni, potranno essere assoggettate ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell’operazione, e comunque non inferiore all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio[6].

Le stesse novità sono state introdotte anche per quanto riguarda i settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il Decreto 21/2022, inoltre, ha previsto che l’efficacia dell’acquisto possa venire essere condizionata all’assunzione, da parte dell’acquirente e della società target, di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato[7].

Il Decreto 21/2022 introduce, poi, diverse novità in materia di poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga basate sulla tecnologia 5G e cloud. Più particolarmente, prima di acquisire beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di tali attività, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla loro realizzazione o gestione, le imprese interessate dovranno notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un piano annuale nel quale siano contenuti dettagli, tra le altre cose, i) del settore interessato dalla notifica, ii) del programma di acquisto, iii) dei relativi fornitori (anche potenziali), iv) della descrizione dettagliata dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività in questione, nonché v) un’informativa completa sulle prospettive di sviluppo della rete 5G ovvero di quelle basate sulla tecnologia cloud ed ogni ulteriore informazione relativa alle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione dell’impresa notificante. Tale notifica verrà trasmessa annualmente, prima di procedere all’attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare quest’ultimo, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso dell’anno con cadenza quadrimestrale. Entro 30 giorni dalla notifica, il piano annuale viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, oppure vi viene apposto il veto. Il termine di 30 giorni può essere prorogato fino a 20 giorni, e quindi per una sola volta di ulteriori 20 giorni, laddove sia necessario svolgere approfondimenti tecnici, anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi stessi.

Chiunque non osservi gli obblighi di notifica ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali può incorrere in una sanzione fino al 3% del suo fatturato, oltre che nella nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni. Il Governo, inoltre, può ingiungere all’impresa notificante di ripristinare a proprie spese lo status quo ante entro un determinato termine, applicando una sanzione sino ad un dodicesimo di quella suddetta per ogni mese di ritardo[8].

Il Decreto 21/2022, infine, apporta diverse modifiche ai procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica. Nello specifico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Gruppo di coordinamento[9], possono essere individuate delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri speciali nonché quelle di presentazione di una prenotifica che consenta l’esame da parte del Gruppo di coordinamento, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri stesso[10]. Al fine di potenziare l’attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, inoltre, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti competenti in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali[11].

Download Article


[1] Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, GU n. 67 del 21.03.2022.

[2] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, no. 332, recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, GU n. 177 del 30.07.1994.

[3] Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, GU Serie Generale n.63 del 15-03-2012.

[4] Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea, GU Serie Generale n.71 del 25-03-2019.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[6] Si veda l’articolo 24 del Decreto-legge 21/2022, intitolato “Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power”.

[7] Si veda l’articolo 25 del Decreto-legge 21/2022, intitolato “Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012”.

[8] Si veda l’articolo 28 del Decreto-legge 21/2022, intitolato “Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud”.

[9] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2014, N. 108, Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, GU n.176 del 31.07.2014. L’articolo 3 del Decreto, intitolato “Gruppo di coordinamento”, al paragrafo 1 dispone: “… In attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2014, e istituito un gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Vicesegretario delegato e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all’articolo 2, comma 3, o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati. Sono nominati altresì componenti del medesimo gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee nonché il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il Presidente del gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono altresì nominati due componenti supplenti…”.

[10] Si veda l’articolo 26 del Decreto-legge 21/2022, intitolato “Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica”.

[11] Si veda l’articolo 27 del Decreto-legge 21/2022, intitolato “Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali”.