TRADING SUL MERCATO FOREX. LA COMMISSIONE SANZIONA CINQUE BANCHE EUROPEE

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Società

In data 2 dicembre 2021, la Commissione europea ha sanzionato la Royal Bank of Scotland Group plc e NatWest Markets Plc(congiuntamente “RBS”), la Barclays PLC, Barclays Services Limited, Barclays Capital Inc e Barclays Bank Plc (congiuntamente “Barclays”), la HSBC Holdings plc (“HBSC”), la UBS AG (“UBS”) e la Credit Suisse per aver partecipato ad un cartello nel settore delle operazioni a pronti sul mercato dei cambi (“Forex”), uno dei più importanti mercati finanziari al mondo che consente appunto lo scambio di una valuta nazionale altra valuta nazionale attraverso operazioni che avvengono direttamente tra le parti.

Le indagini della Commissione si erano focalizzate sulle pratiche di alcuni istituti nell’ambito degli scambi delle c.d. “valute G10”[1]. Più particolarmente, alcuni traders che operavano per conto degli istituti sanzionati avevano scambiato informazioni sensibili e piani di trading, coordinando le proprie strategie all’interno di una chat professionale chiamata “Sterling lads”. In questo modo, i traders avevano potuto effettuare decisioni informate sulle modalità e sulle tempistiche di acquisto e di vendita delle valute, evitando i rischi normalmente connessi alle operazioni individuali. Grazie allo scambio di informazioni, inoltre, alcuni traders avevano anche avuto modo di coordinarsi tra di loro, evitando temporaneamente di effettuare scambi al fine di non interferire con le operazioni di altri traders (c.d. “standing down”).

Nel sanzionare gli istituti coinvolti, la Commissione è ricorsa agli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006[2], prendendo in considerazione, in particolare, il valore delle vendite effettuate dai partecipanti al cartello nello Spazio Economico Europeo (SEE) per le valute rilevanti, la gravità delle violazioni, la loro estensione geografica e la loro durata. Sulla base della Comunicazione sulla transazione del 2008[3], la Barclays, la RBS, la HSBC e la UBS hanno ottenuto una riduzione del 10% della propria ammenda in virtù della loro ammissione di aver preso parte al cartello, che si sono aggiunte a quelle ricevute per la loro collaborazione con la Commissione. Pur non avendo cooperato con la Commissione, la Credit Suisse ha comunque ricevuto una riduzione del 4% in virtù della non completa sua partecipazione al cartello. La Barclays, la RBS, la HSBC e la UBS hanno ricevuto un’ammenda complessiva pari a circa 261 milioni di euro, mentre al Credit Suisse è stata comminata un’ammenda pari a circa 83 milioni di euro. 

Si concludono così le indagini relative al mercato Forex, che già nel maggio 2019 avevano visto la Commissione sanzionare diversi operatori per violazioni dell’articolo 101 TFUE. Tanto nel caso “Forex-Essex Express[4] quanto nel caso “Forex — Three Way Banana Split[5], infatti, la Commissione aveva inflitto sanzioni a diverse banche per aver preso parte ad un cartello caratterizzato dallo scambio generalizzato e ricorrente tra gli operatori, all’interno di diverse chat room private e multilaterali, di informazioni commerciali sensibili, relative al momento dello scambio o a momenti successivi, sulle loro attività di negoziazione, che avevano influenzato due parametri di base della concorrenza nell’ambito della negoziazione professionale a pronti sul mercato dei cambi, ossia il prezzo e la gestione esperta del rischio.

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[1] Con il termine “valute G10” si indicano, in finanza, le valute maggiormente scambiate a livello globale, nonché le più liquide. Nonostante la denominazione, queste valute sono in realtà 11: Euro, Sterlina britannica, Yen giapponese, Franco svizzero, Dollaro canadese, statunitense, australiano e neozelandese, e Corona svedese, norvegese e danese. 

[2] Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, (2006/C 210/02), GUUE C210 del 01.09.2006.

[3] Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GUUE C 167 del 02.07.2008.

[4] Decisione della Commissione, del 16 maggio 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, Caso AT.40135 — Forex-Essex Express.

[5] Decisione della Commissione, del 16 maggio 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, Caso AT. 40135 — Forex — Three Way Banana Split.