SERVIZI TELEMATICI. L’ITALIA RECEPISCE IL CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

marketude Connettività, Diritto Europeo e della Concorrenza, IT e TMT, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 24 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (“D.lgs. 207/2021”)[1], con cui è stata disposta l’attuazione nell’ordinamento italiano della Direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche[2].

Entrato in vigore in data 20 dicembre 2018, il Codice riunisce in un unico testo normativo, con integrazioni e modificazioni, la precedente disciplina delle comunicazioni elettroniche con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell’Unione, proponendosi di favorire una concorrenza sostenibile, di ampliare la connettività e l’accesso alle reti 5G da parte dei cittadini europei, e di garantire l’accessibilità generalizzata a reti sicure a vantaggio degli utenti finali[3]. Più particolarmente, il Codice, tra le altre cose, i) invita gli Stati Membri e le istituzioni europee a cooperare per attuare politiche di pianificazione strategica, coordinamento ed armonizzazione dell’uso dello spettro radio, ii) amplia le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), iii) amplia la definizione di “servizio di comunicazione elettronica” fino ad includervi non solo i servizi di accesso ad internet, e bensì anche quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali nonché quelli di comunicazione interpersonale, e iv) impone ai service providers l’obbligo di fornire ai consumatori una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita, contenente le informazioni principali sui termini del contratto e redatta seguendo un formato standard.

Il D.lgs. 207/2021 ha riordinato il precedente Codice delle Comunicazioni Elettroniche[4], apportando modifiche significative.

In primo luogo, il Codice conferisce maggiori poteri sanzionatori all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Nello specifico, quest’ultima può, da un lato, sanzionare coloro che non ottemperano agli ordini e alle diffide impartite con un’ammenda tra i 240.000 e i 5 milioni di euro e, dall’altro, ordinare all’operatore in questione il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere (che non potrà essere inferiore a 30 giorni). Se, tuttavia, l’inottemperanza viene commessa da imprese aventi significativo potere di mercato (significant market power, SMP)[5], ciascun soggetto interessato è passibile di una ammenda di ammontare tra il 2% e il 5% del fatturato realizzato secondo l’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce[6].

In secondo luogo, il Codice modifica la disciplina dei prezzi che gli operatori devono pagare per le frequenze, eliminando gli sconti a volume e modulandoli in base all’effettivo utilizzo; ciò che avvantaggerà in modo particolare coloro che utilizzano in maniera minore tali servizi, i quali pertanto pagheranno di meno rispetto a quanto fatto finora.

In terzo luogo, il Codice interviene sulla durata dei contratti e sul diritto di recesso degli utenti. Più particolarmente, con la nuova disciplina i contratti tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica potranno durare al massimo 24 mesi, e dovranno prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi. Questa disciplina, tuttavia, non sia applica laddove il consumatore abbia convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, inoltre, i fornitori sono tenuti ad informare l’utente finale, in modo chiaro, tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale, nonché le modalità di recesso e le migliori tariffe relative ai loro servizi (tali informazioni, nello specifico, devono essere loro offerte almeno una volta all’anno). Gli utenti, poi, possono recedere dal contratto entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo[7].

Secondo il Codice, infine, per i nuovi edifici e le nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire, e per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2022, l’adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale è attestato dalla prescritta targa recante la di “edificio predisposto alla banda ultra larga” rilasciata da un tecnico abilitato[8].

Con l’approvazione del D.lgs. 207/2021, l’Italia ha adempiuto, ancorché in ritardo, all’obbligo di trasporre il Codice entro il termine ultimo del 21 dicembre 2020; ciò potrebbe, in ipotesi, indurre la Commissione Europea a decidere di concludere la procedura di infrazione avviata nei confronti dell’Italia in data 3 febbraio 2021[9].

Non rimane, pertanto, che osservare l’impatto che il D.lgs. 207/2021 avrà in concreto nel nostro Paese, e se si rivelerà idoneo a perseguire gli obiettivi della Direttiva 2018/1972, la cui prima revisione è prevista entro il 21 dicembre 2025[10] e, successivamente, ogni 5 anni.

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[1] Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), GU n. 292 del 9 dicembre 2021.

[2] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), GUUE L 321 del 17 dicembre 2018.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, GU n. 214 del 15 settembre 2003.

[5] L’articolo 63 della Direttiva 2018/1972/UE, intitolato “Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato”, al paragrafo 2 dispone: “Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell’Unione e tengono nella massima considerazione le linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 64…”.

[6] Si veda l’articolo 30 del nuovo Codice, intitolato “Sanzioni”.

[7] Si veda il nuovo articolo 98-septies decies del nuovo Codice, intitolato “Durata dei contratti e diritto di recesso”.

[8] Si veda l’articolo 4 del D.lgs. 207/2021, intitolato “Norma per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”.

[9] Procedura di infrazione INFR(2021)0056.

[10] Si veda l’articolo 122 della Direttiva 2018/1972, intitolato “Procedure di revisione”.