LA CRISI UCRAINA E LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE SUL GAS

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Sostenibilità, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 23 marzo 2022, la Commissione ha presentato delle proposte per un’azione collettiva europea volta ad affrontare i problemi del mercato del gas causati dalla crisi ucraina e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a prezzi ragionevoli per il prossimo inverno e oltre, dando così seguito al progetto “REPowerEU”[1] lanciato lo scorso 8 marzo ed alla Dichiarazione di Versailles[2].

In primo luogo, per rispondere alle preoccupazioni circa il persistere di prezzi elevati dell’energia, la Commissione ha adottato una Comunicazione[3] articolata in sei proposte, che illustra i vantaggi e gli svantaggi delle misure di emergenza proposte dagli stakeholdersper limitarne l’impatto ed alleviare gli oneri che gravano sui consumatori finali senza compromettere gli obiettivi a lungo termine del Green Deal europeo[4].

Tutte le opzioni delineate presentano un grado elevato di tecnicità.

La prima proposta prevede, alternativamente, l’erogazione, entro determinati limiti, di sovvenzioni dirette e sostegni alla liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure di ritorsione, oppurel’adozione, da parte degli Stati Membri, di un “modello aggregatore“, in virtù del quale un soggetto controllato dallo Stato acquista energia elettrica sul mercato per poi metterla a disposizione di talune categorie di consumatori a prezzi inferiori a quelli di mercato. Essendo rivolte direttamente ai consumatori, queste soluzioni sono particolarmente efficaci per attenuare l’impatto dei prezzi elevati sugli utenti finali, in quanto lasciano agli Stati Membri un certo margine di flessibilità in merito alle categorie di famiglie e imprese eleggibili. Esse, tuttavia, potrebbero causare un incremento dell’uso dei combustibili fossili, della dipendenza dell’Unione dalle importazioni oltre a criticità sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti.

La seconda proposta prevede, invece, l’introduzione di compensazioni del prezzo corrisposto dai produttori di energia elettrica da fonti fossili per i combustibili utilizzati, consentendo loro di offrire energia elettrica a prezzi inferiori a quelli odierni. Benché potenzialmente in grado di comportare una riduzione del costo dell’energia elettrica ceduta dalle centrali che utilizzano combustibili fossili nell’Unione e del suo prezzo marginale sul mercato all’ingrosso, se introdotta a livello nazionale questa opzione potrebbe provocare deviazioni dei flussi di energia elettrica negli Stati limitrofi e innescarne dagli Stati che applicano il prezzo di riferimento a quelli che non lo applicano, senza avere riguardo ad aspetti quali la scarsità, la sicurezza degli approvvigionamenti o i relativi costi.

La terza proposta consiste nell’introdurre un massimale di prezzo nel mercato dell’energia elettrica all’ingrosso. In questo modo, potrebbe conseguire un decremento di quelli al dettaglio ed un calo dei proventi infra-marginali per i produttori che non sono direttamente interessati dal massimale. Se non introdotta al livello dell’Unione, tuttavia, anche questa proposta potrebbe causare deviazioni dei flussi di energia elettrica nel mercato interno, e creare un vantaggio indebito per gli Stati del vicinato dell’Unione, che riceverebbero energia elettrica sovvenzionata dagli Stati Membri.

La quarta proposta prevede un intervento regolatorio sul mercato dell’energia elettrica al fine di limitare i rendimenti di taluni operatori del mercato. Anche se la riforma della struttura dei regimi di sostegno per i nuovi investimenti potrebbe aprire la strada a possibili modifiche a lungo termine dell’assetto del mercato, l’opzione non diminuirebbe di per sé i prezzi per i consumatori, ma le entrate che ne deriveranno potranno essere utilizzate per sostenere direttamente coloro che più risentono dei prezzi elevati.

La quinta proposta consiste nella fissazione di un prezzo massimo a livello europeo al quale gli operatori possono scambiare gas in tutti gli Stati Membri o, in alternativa, nella fissazione di una forcella di prezzo entro la quale possa evolvere il prezzo del gas. Un massimale di prezzo per gli scambi di gas in tutta Europa ridurrebbe l’eccesso di volatilità e avrebbe l’effetto diretto di diminuire i prezzi del gas; ciò che, a sua volta, abbasserebbe i costi dell’energia elettrica prodotta dalle centrali a gas ed i prezzi al consumo sia del gas sia dell’energia elettrica. Se il livello del massimale fosse troppo basso, tuttavia, sarebbe difficile attrarre in Europa un volume maggiore di gas, rischiando così di indurre le imprese europee ad esportare gas negli Stati in cui i prezzi sono più remunerativi.

La sesta proposta, infine, consiste nel fissare obiettivi più precisi di volume e di prezzo del gas a seconda delle diverse rotte di approvvigionamento o dei diversi fornitori, definendoli sulla base di una strategia negoziale comune nei confronti dei partnercommerciali dell’Unione coordinata a livello centrale. La negoziazione di un prezzo più basso in tutta Europa, infatti, determinerebbe prezzi del gas sensibilmente inferiori associati a volumi di importazione concordati, che a loro volta abbasserebbero i costi dell’energia elettrica prodotta dalle centrali a gas nonché i prezzi al consumo sia del gas sia dell’energia elettrica.

In secondo luogo, modificando i Regolamenti 2017/1938[5] e 715/2009[6], la Commissione ha presentato una distinta proposta[7] che prevede un obbligo di stoccaggio minimo per gli Stati Membri al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas prima dell’inverno e di essere meglio preparati a difficoltà impreviste e potenzialmente più durature.

La proposta trova la sua ratio nel fatto che, sebbene siano state concepite tenendo conto di inverni eccezionalmente freddi o di piccole interruzioni degli approvvigionamenti, le attuali norme europee non sono sufficienti per far fronte ai rischi attuali per la sicurezza dell’approvvigionamento ed alla alta volatilità dei mercati del gas. Nella stagione invernale che sta per concludersi, infatti, i livelli di stoccaggio hanno raggiunto i minimi storici a causa dell’elevata domanda di gas a livello mondiale, che non ha potuto essere interamente soddisfatta dall’offerta. Ciò che, in aggiunta all’escalation del conflitto armato in Ucraina, ha contribuito ad aumentare l’incertezza del mercato e, di conseguenza, la volatilità dei prezzi dell’energia.

Di conseguenza, gli Stati Membri dovrebbero garantire che, a livello nazionale, le infrastrutture di stoccaggio sotterraneo del gas nel proprio territorio siano riempite almeno all’80% della loro capacità entro il 1º novembre 2022, ed al 90% per gli anni successivi, con obiettivi intermedi specifici per ciascun Stato Membro fissati per agosto, settembre e ottobre 2022 nonché febbraio, maggio, luglio e settembre 2023[8]. Laddove non dispongano di propri impianti di stoccaggio, gli Stati Membri sarebbero tenuti ad assicurare che entro il 1º novembre sia stoccata in altri Stati dell’Unione una quantità di gas pari ad almeno il 15% di quella consumata annualmente. In alternativa, questi ultimi potrebbero sviluppare congiuntamente un meccanismo di condivisione degli oneri con uno o più Stati Membri che dispongano degli impianti di stoccaggio, anche sulla base di valutazioni dei rischi che ne individuano le esigenze[9].

Poiché gli impianti di stoccaggio del gas sono infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, inoltre, gli Stati Membri dovranno garantire che tutti i gestori dei sistemi di stoccaggio siano in possesso di una certificazione rilasciata dall’autorità designata dallo Stato Membro interessato. Più particolarmente, per i gestori del sistema di stoccaggio che gestiscono impianti con capacità superiori a 3,5 TWh, e che sono stati riempiti tra il 31 marzo 2021 e il 31 marzo 2022 ad un livello mediamente inferiore al 30% della loro capacità massima, l’autorità competente dovrà adottare una proposta di decisione sulla certificazione entro 100 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento o da quella della notifica da parte del gestore. Per tutti gli altri gestori, invece, la proposta di decisione dovrà essere adottata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento o da quella della notifica[10].Per incentivare la ricarica degli impianti di stoccaggio dell’Unione, infine, la Commissione propone uno sconto del 100% sulle tariffe di trasporto basate sulla capacità ai punti di ingresso e di uscita degli impianti[11].

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[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Com. Comm. COM(2022) 138 final del 23.03.2022, Sicurezza dell’approvvigionamento e prezzi dell’energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GUUE L 280 del 28.10.2017.

[6] Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, GUUE L 211 del 14.08.2009.

[7] Com. Comm. COM(2022) 135 final del 23.03.2022, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and Regulation (EC) n°715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to natural gas transmission networks.

[8] Si veda il nuovo articolo 6-bis del Regolamento (UE) 2017/1938.

[9] Si veda il nuovo articolo 6-quater del Regolamento (UE) 2017/1938.

[10] Si veda il nuovo articolo 3-bis del Regolamento (UE) 715/2009.

[11] Si veda il nuovo articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 715/2009.