CRISI UCRAINA. LA COMMISSIONE ADOTTA UN NUOVO TEMPORARY FRAMEWORK

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Società, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 23 marzo 2022, la Commissione Europea ha adottato un Temporary Framework[1] per attenuare l’impatto economico dell’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina e sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi.

La proposta trova la sua ratio nel fatto che, sebbene abbiano gravemente colpito l’economia russa, le sanzioni adottate dall’Unione e dai suoi partner internazionali[2] penalizzano anche l’economia europea. Di conseguenza, sulla scorta di quanto già disposto durante la pandemia di coronavirus[3], la Commissione intende consentire agli Stati Membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti, continuando a garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato unico. L’aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia, le sanzioni imposte dall’Unione e le contromisure russe, infatti, hanno creato notevoli incertezze economiche, interrompendo i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e dando luogo a prezzi eccezionalmente elevati, causando perciò un grave turbamento dell’economia degli Stati Membri ed integrando l’ipotesi di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[4].

Più particolarmente, il Temporary Framework prevede tre tipi di aiuti.

In primo luogo, gli Stati Membri potranno fornire, entro il 31 dicembre 2022, sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 35.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 euro per quelle che operano negli altri settori.

In secondo luogo, e sempre entro il 31 dicembre 2022, gli Stati Membri potranno fornire, da un lato, garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare finanziamenti a tutte le imprese colpite dalla crisi e, dall’altro, finanziamenti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati. Le garanzie statali sono stabilite per singolo prestito ad un livello minimo, che aumenterà progressivamente all’aumentare della durata di questo. L’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, inoltre, non deve superare il 15% del fatturato annuo totale medio di quest’ultimo negli ultimi tre periodi contabili, o il 50% dei costi energetici sostenuti nei 12 mesi precedenti quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto. La durata della garanzia è limitata ad un massimo di sei anni, e il suo importo non potrà superare il 90% del capitale del prestito se le perdite sono sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dall’ente creditizio e dallo Stato, o il 35% del capitale del prestito se le perdite sono attribuite prioritariamente allo Stato e solo subordinatamente agli istituti di credito. In entrambi i casi, tuttavia, quando l’entità del prestito diminuisce nel tempo, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente. I prestiti agevolati, invece, potranno essere concessi a tassi di interesse ridotti, almeno pari a quello base[5] disponibile al 1° febbraio 2022 o al momento della notifica, maggiorato dei margini di rischio di credito previsti dal Temporary Framework. L’importo complessivo dei prestiti per beneficiario, inoltre, non deve superare i limiti previsti per le garanzie statali.

Gli Stati Membri, infine, potranno compensare parzialmente, in qualsiasi forma, le imprese per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. L’aiuto complessivo per beneficiario non potrà superare il 30% dei costi ammissibili, calcolati sulla base dell’aumento dei costi del gas naturale e dell’elettricità legati all’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un momento dato. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, tuttavia, potranno essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. Di conseguenza, gli Stati Membri potranno concedere fino a 50 milioni di euro alle c.d. “imprese a forte consumo di energia”[6] e fino a 25 milioni di euro alle imprese attive in settori specifici quali, tra gli altri, la produzione di alluminio e di altri metalli, di fibre di vetro, di pasta di legno, di fertilizzanti o idrogeno. L’aiuto complessivo, in ogni caso, non potrà superare il 50% dei costi ammissibili, ed ammonterà ad un massimo dell’80% delle perdite di esercizio dell’impresa.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, integrando così le possibilità di cui gli Stati Membri già dispongono per adottare misure di supporto in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato.

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[1] Com. Comm. C(2022) 1890 final del 23.03.2022, Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] L’articolo 107 TFUE al paragrafo 3 lettera b) dispone: “… Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

(…)

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro…”.

[5] Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, GUUE C 14 del 19.01.2008.

[6] Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, GUUE L 283 del 31.10.2003. L’articolo 17 della Direttiva al paragrafo 1 lettera a) dispone: “A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi:

a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.

Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un’impresa, come definita all’articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l’imposta nazionale sull’energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto. Nell’ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore…”.