CRISI UCRAINA E RIFUGIATI. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UN’AZIONE DI COESIONE

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Mobilità, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Ucraina e sanzioni internazionali

Dando seguito all’attivazione della Direttiva sulla protezione temporanea e agli Orientamenti operativi al fine di supportare le guardie di frontiera nel gestire efficacemente i flussi di rifugiati in arrivo alle frontiere dell’Ucraina con l’Unione[1], in data 8 marzo 2022 la Commissione ha adottato una proposta[2] relativa ad un’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (Cohesion’s Action for Refugees in Europe, CARE) per consentire agli Stati Membri e alle regioni di fornire un sostegno di emergenza alle persone in fuga.

Più particolarmente, CARE introduce tre modifiche principali al Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni[3] nonché al Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fund for the European Aid to the Most Deprived, FEAD)[4], in modo tale da velocizzare ed agevolare al massimo l’aiuto che gli Stati Membri possono rendere disponibile alle persone in fuga dall’Ucraina.

In primo luogo, gli Stati Membri potranno continuare a beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione del 100% nell’ambito dei finanziamenti della politica di coesione 2014-2020 anche nell’esercizio contabile 2021-2022 senza che sia necessaria una decisione della Commissione, che dovrà perciò esserne solamente informata[5].

In secondo luogo, gli Stati Membri e le regioni potranno utilizzare le risorse sia del Fondo europeo di sviluppo regionale (European Regional Development Fund, ERDF) che del Fondo sociale europeo (European Social Fund, ESF) per qualsiasi tipo di misura a sostegno delle persone in fuga dall’Ucraina, così da poter attingere ad uno dei due fondi anche per progetti che di norma sarebbero finanziati dall’altro[6].

Infine, la spesa degli Stati Membri per tutte le azioni volte ad aiutare le persone in fuga dall’Ucraina sarà ammissibile al sostegno europeo retroattivamente a partire dal 24 febbraio 2022.

Le modifiche proposte dovranno ora essere approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e, se adottate, forniranno agli Stati Membri degli ulteriori strumenti per sopperire alle necessità di base delle persone in fuga dall’invasione russa dell’Ucraina.

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[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Disponibile al seguente LINK.

[3] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, GUUE L 347 del 20.12.2013.

[4] Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, GUUE L 72 del 12.03.2014.

[5] Si veda il nuovo articolo 20 del Regolamento 223/2014.

[6] Si veda il nuovo articolo 98 del Regolamento 1303/2013.