Dando seguito alle conclusioni del Consiglio dello scorso 24 febbraio[1], in data 21 marzo 2022 la Rete europea delle autorità garanti della concorrenza (European Competition Network, ECN)[2] ha rilasciato una dichiarazione congiunta[3] sull’applicazione del diritto della concorrenza nel contesto della crisi ucraina.
Più particolarmente, dopo aver condannato l’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, ed in considerazione della politica di sanzioni adottata dall’Unione Europea[4], l’ECN ha evidenziato come questo contesto straordinario potrebbe rendere necessario per le imprese far fronte ai disagi causati dall’impatto della guerra cooperando al fine, tra le altre cose, di garantire l’acquisto, la fornitura e l’equa distribuzione di prodotti e fattori produttivi scarsi od attenuare le conseguenze economiche negative derivanti dal rispetto delle sanzioni. Nelle attuali circostanze, infatti, tali forme di cooperazione verosimilmente non costituiscono una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) o dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), o sono comunque in grado di generare efficienze tali da controbilanciare gli effetti anticoncorrenziali. Di conseguenza, la ECN si propone di non intervenire nei confronti delle misure temporanee strettamente necessarie, specificamente volte a fare fronte ai malfunzionamenti delle catene di approvvigionamento causati dall’impatto della guerra e/o delle sanzioni europee nel mercato interno.
Poiché, tuttavia, è fondamentale garantire che i prodotti essenziali[5] rimangano disponibili a prezzi competitivi e che l’attuale crisi non venga strumentalizzata al fine di minare la parità delle condizioni concorrenziali tra le imprese, l’ECN prenderà provvedimenti nei confronti di quelle imprese che approfittino della situazione con accordi di cartello o abusando della loro posizione dominante.
Ci si trova, dunque, nuovamente confrontati con una situazione straordinaria e, non diversamente da quanto avvenuto nel contesto della pandemia del Covid-19 nel 2020, anche la politica di concorrenza potrebbe doversi temporaneamente adattare alle mutate circostanze del mercato interno. Anche se non risultano ancora notizie in tal senso, non sarebbe impensabile un alleggerimento delle regole in materia di aiuti di Stato per sostenere le imprese più direttamente colpite dagli effetti della guerra, come quelle del settore energetico, del settore siderurgico e dell’agroalimentare, sulla scia di quanto avvenuto con il Temporary Framework adottato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 2020[6] e successivamente modificato in linea con l’evoluzione della pandemia[7].
[1] Disponibili al seguente LINK.
[2] L’ECN è una rete di discussione e cooperazione che comprende le autorità garanti della concorrenza dell’Unione europea e la direzione generale della concorrenza della Commissione europea (DG COMP).
[3] Disponibile al seguente LINK.
[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[5] Quali energia, cibo e materie prime.
[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[7] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.