CRISI UCRAINA. IL CONSIGLIO EUROPEO ADOTTA UN PACCHETTO DI MISURE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 24 febbraio 2022, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha convocato con urgenza una riunione straordinaria per discutere della situazione in Ucraina a seguito delle azioni militari intraprese dalla Federazione Russa.

La decisione fa seguito al pacchetto di misure che lo stesso Consiglio aveva adottato in data 23 febbraio 2022 per rispondere alla decisione della Russia di riconoscere le aree degli oblast di Donetsk e Luhansk, non controllate dal governo ucraino, come entità indipendenti e di inviarvi truppe russe, modificando così il Regolamento (UE) n. 269/2014[1] e la Decisione 2014/145/PESC[2].

Più particolarmente, le misure adottate dal Consiglio si suddividono in 3 categorie.

In primo luogo, l’Unione estenderà misure restrittive[3] quali, tra le altre, il congelamento dei beni, il divieto di mettere a disposizione fondi e il divieto di ingresso o transito nel territorio dell’Unione a tutti i 351 membri della Duma russa che avevano votato a favore del riconoscimento dell’indipendenza delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, nonché a 27 individui ed entità di alto profilo (come i) membri del governo, ii) banche e uomini d’affari che sostengono finanziariamente o materialmente operazioni russe nei territori di Donetsk e Luhansk o ne traggono profitto, iii) alti ufficiali militari che hanno svolto un ruolo nell’invasione e destabilizzazione del territorio, e iv) individui responsabili della campagna di disinformazione contro l’Ucraina) che hanno svolto un ruolo nel minare o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

In secondo luogo, restrizioni al commercio[4] dalle zone degli oblast di Donetsk e Luhansk da e verso l’Unione, ivi compresi i) un divieto di importazione delle merci provenienti da tali zone, ii) restrizioni al commercio e agli investimenti relativi a determinati settori economici, iii) un divieto di fornire servizi turistici e iv) un divieto di esportazione per determinati beni e tecnologie nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell’energia nonché della prospezione, dell’esplorazione e della produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

In terzo luogo, un divieto settoriale di finanziare la Federazione Russa, il suo governo e la sua Banca centrale[5]. Più particolarmente, il Consiglio ha proibito l’acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l’assistenza all’emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da parte di tali entità. Il Consiglio, inoltre, ha vietato loro di concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l’erogazione di nuovi prestiti o crediti, ad esclusione di quelli che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo.

Nelle sue conclusioni[6] successive alla riunione straordinaria, il Consiglio ha condannato l’aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina, che si pone in contrasto con il diritto internazionale e con i principi della Carta delle Nazioni Unite compromettendo la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, ed ha richiesto alla Federazione di cessare immediatamente le proprie azioni militari, di ritirare senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari dall’intero territorio dell’Ucraina e di rispettarne pienamente l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Il Consiglio, inoltre, ha concordato ulteriori misure restrittive, destinate ad avere sensibili conseguenze per la Russia, in settori quali, tra gli altri, quello finanziario, quelli dell’energia e dei trasporti, quello dei beni a duplice uso, il controllo e il finanziamento delle esportazioni nonché la politica in materia di visti.

Conformemente all’articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[7], la Commissione Europea e l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune prepareranno ora le loro proposte, destinate a venire adottate dal Consiglio senza indugio.

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[1] Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GUUE L 78 del 17.03.2014.

[2] Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GUUE L 78 del 17.03.2014.

[3] Council Decision (CFSP) 2022/265 of 23 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine e Decisione (PESC) 2022/267 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GUUE L 42I del 23.02.2022.

[4] Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone, GUUE L 42I del 23.02.2022.

[5] Decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 42I del 23.02.2022.

[6] Disponibili al seguente LINK.

[7] L’articolo 215 TFUE dispone: “… Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea prevede l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo.

Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche…”.