VIAGGIARE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. LE NUOVE MISURE DELLA COMMISSIONE SULLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

marketude Coronavirus, Marco Stillo, Mobilità, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, UE e Politiche generali

In data 25 novembre 2021, la Commissione ha pubblicato due comunicazioni al fine di aggiornare, da un lato, le norme sul coordinamento della libera circolazione in sicurezza nell’Unione[1] e, dall’altro, quelle sui viaggi non essenziali verso l’Unione[2], semplificando il quadro normativo alla luce degli ultimi sviluppi della pandemia.

Più particolarmente, la prima Comunicazione[3] trova la sua ratio nel fatto che, nonostante a partire da giugno 2021 la copertura vaccinale sia notevolmente aumentata, con il rilascio di oltre 650 milioni di certificati verdi digitali[4] in tutta Europa, la situazione pandemica globale continua a destare forti preoccupazioni. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di introdurre diverse modifiche mirate, che si applicheranno a partire dal 10 gennaio 2022.

In primo luogo, la Commissione ha proposto di continuare a privilegiare un approccio basato sulla persona, di modo tale che il titolare di un valido certificato verde digitale non debba essere soggetto ad ulteriori restrizioni, quali test o quarantene, indipendentemente dallo Stato Membro di partenza, che invece potrebbero applicarsi (nella misura di un test prima o dopo l’arrivo) a chi non sia provvisto di tale certificato.

In secondo luogo, alla luce degli orientamenti del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), la Commissione ha proposto un periodo standard di 9 mesi per l’accettazione nei contesti di viaggio dei certificati di vaccinazione rilasciati in seguito al completamento del ciclo primario. Onde evitare applicazioni divergenti delle norme, pertanto, gli Stati Membri dovranno prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire l’accesso alla vaccinazione per i soggetti i cui certificati, precedentemente rilasciati, siano prossimi alla scadenza dei 9 mesi.

In terzo luogo, la Commissione ha proposto di aggiornare il codice cromatico concordato per la mappatura delle zone a rischio incrociando i dati di insorgenza dei nuovi casi con il livello di copertura vaccinale di una regione, così da coordinare le misure relative alle zone con un livello particolarmente basso (classificate con codice “verde”) o particolarmente elevato (classificate con codice “rosso scuro”)[5] di circolazione del virus. Nello specifico, mentre le persone provenienti dalle zone “verdi” potranno continuare a viaggiare senza alcuna limitazione, sarà necessario continuare a scoraggiare tutti i viaggi non essenziali da e verso le zone “rosso scuro”. I viaggiatori non vaccinati né guariti dal virus che provengono da tali zone, inoltre, dovrebbero sottoporsi ad un test prima della partenza e ad un periodo di quarantena/autoisolamento di 10 giornidopo l’arrivo, ad eccezione dei bambini di età inferiore a 12 anni in possesso di un valido certificato digitale o di un testnegativo.

La Commissione, infine, ha proposto di semplificare la procedura volta a ritardare la diffusione di possibili nuove varianti del virus o a far fronte a situazioni particolarmente gravi (c.d. “freno di emergenza“)[6]. Più particolarmente, laddove intenda imporre nuove misure per quanto riguarda gli spostamenti da e verso un altro Stato Membro, ogni Stato Membro dovrebbe informarne la Commissione e il Consiglio quanto prima, in modo tale da organizzare dei tavoli di confronto nell’ambito dei dispositivi integrati del Consiglio per la risposta politica alle crisi (Council’s Integrated Political Crisis Response, IPCR)[7].

Con la seconda Comunicazione[8], invece, la Commissione propone di modificare nuovamente[9] la Raccomandazione 2020/912 collegandola più direttamente al certificato digitale, di modo da assistere le autorità degli Stati Membri nella verifica dell’autenticità, validità ed integrità dei certificati rilasciati da Stati terzi.

Più particolarmente, la Commissione ha in primo luogo proposto di aumentare, da un lato, la soglia del tasso cumulativo dei casi di coronavirus registrati per 100.000 abitanti nei 14 giorni precedenti (c.d. “14-day cumulative COVID-19 case notification rate”) da 75 a 100 così da ampliare l’elenco degli Stati da cui sono consentiti i viaggi non essenziali e, dall’altro, quella dei test effettuati per 100.000 abitanti nei sette giorni precedenti (c.d. “testing rate”)  da 300 a 600, in modo da tenere conto dell’aumento generale delle capacità di effettuare test.

In secondo luogo, secondo la Commissione, a partire dal 10 gennaio 2022 gli Stati Membri dovrebbero accogliere non solo i viaggiatori a cui sono stati somministrati vaccini approvati nell’Unione, e bensì anche quelli a cui sono stati somministrati vaccini che hanno completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO). In alternativa al vaccino, inoltre, gli Stati Membri dovrebbero consentire i viaggi non essenziali anche a coloro che sono guariti dal coronavirus nei 180 giorni precedenti il viaggio e che sono in possesso di un certificato digitale o di un documento equivalente. A tale scopo, i viaggiatori cui è stato somministrato un vaccino approvato dalla WHO ma non dall’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, EMA) e quelli guariti dovrebbero esibire un test RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) negativo prima della partenza.

Anche per quanto riguarda i viaggi non essenziali, infine, la Commissione propone un approccio basato sulla personae non sullo Stato di provenienza. Di conseguenza, a partire dal 1° marzo 2022 gli Stati Membri dovrebbero autorizzare soltanto l’ingresso dei viaggiatori vaccinati o guariti e di quelli essenziali.

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[1] Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, GUUE L 337 del 14.10.2020.

[2] Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione, GUUE L 208I del 01.07.2020.

[3] Com. Comm. COM(2021) 749 final del 25.11.2021, Proposal for a Council Recommendation on a coordinated approach to facilitate safe free movement during the COVID-19 pandemic and replacing Recommendation (EU) 2020/1475.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro recente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[7] Introdotti nel giugno 2013, ed in seguito codificati nel dicembre 2018, gli IPCR mirano ad assicurare flessibilità e gradualità, permettendo di adattare il coinvolgimento politico e il sostegno richiesto per le esigenze delle crisi. In altre parole, si tratta di un meccanismo attraverso il quale la presidenza del Consiglio coordina la risposta politica alle crisi riunendo gli attori principali, provenienti in particolare dalle Istituzioni europee e dagli Stati Membri interessati.

[8] Com. Comm. COM(2021) 754 final del 25.11.2021, Proposal for a Council Recommendation amending Council Recommendation (EU) 2020/912 on the temporary restriction on non-essential travel into the EU and the possible lifting of such restriction.

[9] Per ulteriori informazioni in merito alla modifica precedente si veda il nostro contributo, disponibile al seguente LINK.