LA RIFORMA DEL DIRITTO D’AUTORE SECONDO LA DIRETTIVA COPYRIGHT

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Giacomo Vacca, Proprietà Intellettuale, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

Il 12 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 177/2021 (“Decreto”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2021, n. 283[1], che recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) n. 2019/790 del 17 aprile 2019, in tema di diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (“Direttiva Copyright”)[2].

La Direttiva Copyright nasce allo scopo di aggiornare e armonizzare la disciplina sul diritto d’autore degli Stati Membri, in modo da adeguarla all’evoluzione tecnologica e digitale, in particolare, concentrandosi sullo sfruttamento online di opere protette dal diritto d’autore, con garanzia di un più elevato livello di protezione dei titolari e miglioramento della condivisione di contenuti in rete[3].

Le principali novità introdotte dal Decreto riguardano la previsione di specifici criteri per assicurare un’adeguata remunerazione agli autori e agli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico, una nuova disciplina dell’utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione online, un regime innovato del trasferimento dei diritti di utilizzazione e una maggiore trasparenza delle piattaforme online.

Editori di pubblicazioni di carattere giornalistico

Con l’inserimento dell’art. 43-bis, che riprende l’art. 15 della Direttiva Copyright, sono stati riconosciuti agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico – sia in forma singola, associata o consorziata – i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione al pubblico di cui agli artt. 13 e 16 della Legge n. 633/1941 (“l.d.a.”)[4]. Nello specifico, la norma si rivolge alle opere letterarie che hanno la funzione di informare il pubblico su notizie o altri argomenti e che vengono riprodotte o comunicate tramite Internet.

Nel nuovo regime, per l’impiego online di opere di carattere giornalistico, i prestatori di servizi delle società di informazione dovranno corrispondere ad autori ed editori un equo compenso, che verrà individuato sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto e che dovrà tenere conto, tra gli altri, del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali, e dei benefici economici (visibilità e ricavi) derivanti dalla pubblicazione. Inoltre, è previsto che gli editori versino agli autori degli articoli pubblicati online una quota compresa tra il 2% e il 5% dell’equo compenso[5].

Questi meccanismi non si applicano alle opere pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019. I diritti che ne derivano avranno una validità di 2 anni, la cui decorrenza verrà calcolata a partire dal 1 gennaio successivo alla data di pubblicazione. Inoltre, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione degli editori allo sfruttamento delle opere sarà soggetto ad eccezioni: la norma esclude, infatti, gli utilizzi privati o non commerciali, così come il ricorso a collegamenti ipertestuali, singole parole o estratti molto brevi.

Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione online

Secondo il nuovo art. 102-sexies l.d.a., si considera atto di comunicazione al pubblico (o atto di messa a disposizione del pubblico) l’atto con cui i prestatori di servizi di condivisione online concedono l’accesso al pubblico ad opere protette dal diritto d’autore o a materiali protetti caricati dai propri utenti.

La norma prescrive ora la necessità di ottenere un’autorizzazione alla condivisione da parte dei titolari dei diritti in questione (anche per il tramite di accordi di licenza), necessaria anche nel caso in cui gli atti compiuti dagli utenti non abbiano finalità commerciali o non generino ricavi significativi. Laddove tale autorizzazione non venga richiesta o rilasciata, i prestatori di servizi sono ritenuti responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico delle opere e degli altri materiali protetti.

L’art. 102-septies l.d.a. prevede, tuttavia, una causa di esclusione di responsabilità qualora si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni. I prestatori di servizi devono: aver compiuto i massimi sforzi per ottenere l’autorizzazione; aver compiuto i massimi sforzi per assicurarsi che non siano rese disponibili opere relativamente alle quali abbiano ricevuto informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; aver tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione ed aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro. Inoltre, la norma stabilisce che, oltre alle condizioni sopra menzionate, dovranno essere presi in considerazione e valutati caso per caso altri criteri, come la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio, la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti, la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, è considerato sempre responsabile il prestatore di servizi di condivisione online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore.

Trasferimento dei diritti di utilizzazione e obblighi di trasparenza

In base all’art. 107, comma 1 l.d.a., i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere, così come i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Il Decreto introduce nella norma un secondo comma, in cui stabilisce che gli autori e gli esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere (o di altri materiali protetti) hanno diritto ad una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento (art. 107, comma 2, l.d.a.). Viene inoltre specificato che adeguatezza e proporzionalità vengono determinate anche tenendo conto della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva.

In alternativa, l’autore – o l’artista – può vedersi riconosciuta una remunerazione forfettaria laddove il contributo all’opera o all’esecuzione abbia carattere meramente accessorio ed i costi delle operazioni di calcolo siano sproporzionati allo scopo.

Sullo stesso tema, il Decreto prevede anche il diritto degli autori ed esecutori a richiedere un adeguamento contrattuale (“a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa”) ai propri licenziatari o cessionari, qualora la misura iniziale della remunerazione concordata risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi derivanti dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni.

Infine, il nuovo art. 110-quater l.d.a. pone importanti obblighi di informazione a carico dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o sono stati trasferiti i diritti e ai loro aventi causa. Tali obblighi, che devono essere adempiuti con cadenza almeno semestrale, devono avere ad oggetto informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche, e sulla remunerazione dovuta[6].

Spetterà all’AGCOM vigilare sull’adempimento degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dalla norma ed eventualmente irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria al soggetto inadempiente, che può arrivare fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Vale la pena di precisare che il Decreto stabilisce che la mancata comunicazione delle informazioni prescritte determina una presunzione di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.

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[1] Decreto legislativo n. 177/2021 disponibile qui.

[2] Direttiva (UE) n. 2019/790 del 17 aprile 2019, disponibile qui.

[3] Vedasi ad esempio gli artt. 15 e 17 della Direttiva Copyright.

[4] Legge 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui.

[5] In particolare, tale intervallo si riferisce ai lavoratori autonomi. Per i lavorati in rapporto subordinato, invece, la quota spettante potrà essere determinata tramite accordi collettivi.

[6] Ai sensi dell’art. 110-quater l.d.a., occorre comunicare le seguenti informazioni: (i) identità dei soggetti interessati dalle cessioni o licenze che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti; (ii) modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche; (iii) ricavi generati dagli sfruttamenti, ivi inclusi gli introiti pubblicitari ed il merchandising, oltre alla remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento; (iv) numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari.