IL CASO DIESELGATE E UNA NUOVA POSSIBILE ESTRADIZIONE VERSO GLI STATI UNITI DI UN CITTADINO EUROPEO PER REATI ANTITRUST

marketude Contenzioso, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Sostenibilità

In data 30 settembre 2021 il Sig. Sergio Pasini, ingegnere ed ex manager della VM Motori S.p.A. (“VM Motori”), è stato rilasciato dalla Corte di Appello di Bologna dopo essere stato arrestato il 27 settembre a seguito di un controllo di documenti ordinario, dal quale era emersa la pendenza di un mandato d’arresto internazionale emesso a suo carico dalla Corte Distrettuale del Michigan[1] nell’ambito del c.d. “scandalo Dieselgate”.

Questi i fatti.

A partire dal 2010 la Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”), che dal 2013 detiene interamente la proprietà della VM Motori, presso cui il Sig. Pasini aveva lavorato dal 1988 al 2014 in qualità di capo ingegnere di calibrazione, aveva avviato un programma per sviluppare un nuovo motore diesel da 3 litri da utilizzare sui veicoli Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 destinati alla vendita, tra gli altri, negli Stati Uniti. Sia durante la fase di progettazione che durante quella di commercializzazione dei suddetti veicoli, la FCA aveva svolto una serie di presentazioni volte a dimostrare che gli stessi erano conformi ai requisiti normativi statunitensi, compresi quelli relativi alle emissioni inquinanti. Nello specifico, il c.d. “Clean Air Act” del 1963 vieta ai produttori di vendere qualsiasi veicolo a motore a meno che esso non sia conforme alle norme sulle emissioni, ivi comprese quelle relative ai c.d. “NOx”[2], ed abbia ricevuto un certificato di conformità (certificate of conformity, COC) da parte dell’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). Di talché, ogni domanda per l’ottenimento del COC deve includere i risultati dei test effettuati nel rispetto delle procedure federali.

Tra il 2013 e il 2016, la FCA aveva presentato molteplici domande di autorizzazione ottenendo, sulla base delle dichiarazioni rilasciate, COC e provvedimenti che le avevano permesso di vendere diverse tipologie di veicoli negli Stati Uniti. Secondo la Corte del Michigan, tuttavia, dal dicembre 2011 all’aprile 2017 il Sig. Pasini, insieme a Gianluca Sabbioni (anch’egli ex manager della FCA) e ad Emanuele Palma, aveva intenzionalmente calibrato le prove sui veicoli per produrre meno emissioni di NOx nei test federali rispetto a quando questi vengono utilizzati dai clienti nel mondo reale (c.d. sistema di “cycle beating”). I tre indagati, inoltre, avevano indotto altri soggetti a rilasciare dichiarazioni false e fuorvianti alle autorità competenti in merito alle funzioni di controllo delle emissioni dei veicoli, in modo tale da consentire alla FCA di ottenere le autorizzazioni necessarie per immetterli sul mercato statunitense. Essi, infine, avevano intenzionalmente utilizzato il “cycle beating” per ottenere una migliore efficienza dei carburanti rendendo così i veicoli più attraenti per i potenziali clienti di FCA.

Sulla scorta dei fatti che precedono, in data 8 marzo 2021 la Corte Distrettuale del Michigan aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del Sig. Pasini e gli altri indagati con le imputazioni di i) “conspiracy[3] per frodare gli Stati Uniti e violare il Clean Air Act accordandosi tra di loro per ingannare le autorità competenti e i potenziali clienti tramite dichiarazioni false in merito al design, alla calibrazione ed al funzionamento dei sistemi di controllo utilizzati sui veicoli nonché alle emissioni di sostanze inquinanti, ii) violazione del Clean Air Act tramite il rilascio di dichiarazioni, rappresentazioni e certificazioni materiali false nonché l’omissione di informazioni necessarie in avvisi, domande, registri, rapporti, piani ed altri documenti, iii) cospirazione per commettere frode telematica tramite artifici e raggiri volti ad ottenere denaro ed altre utilità per mezzo di dichiarazioni e promesse fraudolente, e iv) false dichiarazioni.

Dopo aver proceduto all’arresto provvisorio del Sig. Pasini conformemente al Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana del 2006[4], la polizia giudiziaria lo aveva messo a disposizione della Corte di Appello di Bologna per i seguiti della procedura[5]. Quest’ultima, tuttavia, aveva ritenuto non sussistente il pericolo di fuga, presupposto necessario l’emanazione di una misura cautelare[6], in quanto l’imputato non si era mai allontanato dal territorio locale in modo permanente.

Ora che il Sig. Pasini è stato rimesso in libertà, quasi certamente gli Stati Uniti presenteranno all’Italia una richiesta di estradizione, su cui la Corte d’appello di Bologna sarà chiamata a pronunciarsi.

Qualora la vicenda avesse seguito, si tratterebbe del terzo caso di estradizione di un cittadino europeo verso gli Stati Uniti per illeciti antitrust, che in talune circostanze costituiscono reato, appunto negli Stati Uniti, ma non in Italia e nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea. Nel 2014, infatti, il Governo tedesco aveva estradato il Sig. Pisciotti, accusato di aver partecipato ad un cartello costituito da rappresentanti di società costruttrici di tubi marini che avevano falsato la concorrenza spartendosi il mercato negli Stati Uniti tra il 1999 ed il 2006[7]. Nel 2020, invece, la Corte d’Appello di Palermo aveva consentito l’estradizione della Sig.ra Maria Christina Ullings, condannata dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia (U.S. District Court for the Northern District of Georgia) a 14 anni di reclusione e ad un’ammenda pari a circa 20.000 dollari per aver violato lo Sherman Act, la legge fondamentale americana in materia antitrust[8]. Nel caso Pasini in commento, l’indagato non è soltanto cittadino europeo, e bensì anche cittadino italiano.

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[1] Per ulteriori informazioni, si veda il seguente LINK.

[2] I NOx sono una famiglia di gas velenosi che si formano quando il diesel o altri combustibili vengono bruciati ad alte temperature.

[3] La conspiracy consiste nell’agire congiunto di due o più persone volta, attraverso un’azione concertata o un piano, allo scopo di realizzare uno o più illeciti in materia di concorrenza, oppure volta a perseguire uno scopo, di per sé non criminale o illegale, mediante l’utilizzo di strumenti illegali.

[4] Legge 16 marzo 2009, n. 25, Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, GU n. 72 del 27.03.20009. L’articolo 12 del Trattato al comma 1 dispone: “… In caso di urgenza, ciascuna Parte Contraente può richiedere l’arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che dà luogo ad estradizione.  La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e il Ministero della Giustizia italiano, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol)…”.

[5] L’articolo 716 del Codice di procedura penale dispone: “… Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l’arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l’applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.4. La misura coercitiva e revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida…”.

[6] L’articolo 715 del Codice di procedura penale ai commi 1-2 dispone: “… Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

La misura può essere disposta se:

  1. a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
  2. b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona;
  3. c) vi è pericolo di fuga…”.

[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[8] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.