SUBSIDY CONTROL BILL. LA NUOVA NORMATIVA BRITANNICA CONTRO I SUSSIDI

marketude Globally Minded, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Società

In data 18 novembre 2021 si è conclusa la c.d. fase di “Committee Stage[1] in merito al “Subsidy Control Bill[2], la nuova proposta di legge introdotta per predisporre un regime di controllo delle sovvenzioni nazionali nel Regno Unito che ne rifletta gli interessi strategici nonché le particolari circostanze territoriali, e per garantire alle autorità pubbliche le prerogative necessarie per svolgere le proprie relative funzioni in maniera adeguata.

Presentato dal Governo in data 30 giugno 2021 a seguito della consultazione pubblica tenutasi tra il 3 febbraio e il 31 marzo 2021[3], il disegno di legge trova la sua ratio nella necessità di assicurare un approccio politico coerente ed un controllo uniforme sul mercato britannico, considerato che, avendo lasciato l’Unione, il Regno Unito non è più parte del sistema europeo in materia di aiuti di Stato e sovvenzioni.

Il nuovo disegno di legge stabilisce in primo luogo quattro condizioni per la definizione di “sussidio”[4], applicabili sia alla produzione di beni che alla fornitura di servizi e introdotte per consentire al governo di soddisfare gli obiettivi di politica nazionale nonché gli obblighi internazionali. Più particolarmente, un contributo finanziario costituisce un sussidio quando i) è erogato con risorse pubbliche da parte di un’autorità pubblica, ii) conferisce un vantaggio economico[5] ad una o più imprese, iii) è specifico, ossia avvantaggia alcune imprese rispetto ad altre per quanto riguarda la produzione di beni o la fornitura di servizi[6], e iv) incide o può incidere sulla concorrenza o sugli investimenti nel Regno Unito, o sul commercio o sugli investimenti tra il Regno Unito e i suoi partner commerciali.

In secondo luogo, il disegno di legge distingue tra diverse categorie di sussidi. Nello specifico, sono previsti i) regimi di sussidio ordinari (“subsidy schemes”), attraverso i quali le autorità pubbliche possono concedere supporto o vantaggi alle imprese su base discrezionale, ii) regimi di sussidio semplificati (“streamlined subsidy schemes”), che possono essere utilizzato da qualsiasi autorità pubblica che ne rispetti i relativi parametri a condizione di essere stato predisposto dal governo e successivamente presentato al Parlamento[7], e iii) sussidi o schemi di sussidio di interesse (“subsidies or subsidy schemes of interest”) e sussidi o regimi di sussidi di particolare interesse (“subsidies or subsidy schemes of particular interest”), che devono essere deferiti all’autorità di concorrenza britannica (Competition and Markets Authority, CMA) prima della concessione o realizzazione venendo altrimenti considerati come vietati[8].

Successivamente, il disegno di legge predispone l’obbligo per le autorità pubbliche di considerare sette principi prima di decidere se concedere un sussidio individuale[9]. Più particolarmente, i) le autorità pubbliche dovranno valutare e rendere noti gli obiettivi alla base del sussidio, ii) i sussidi dovranno essere proporzionati e limitati a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi, iii) i sussidi dovranno incidere sul comportamento del beneficiario, iv) i sussidi dovranno essere volti a realizzare effetti ulteriori rispetto a quelli previsti in loro assenza, v) prima di concedere un sussidio dovranno essere prese in considerazione alternative potenzialmente meno distorsive per la concorrenza e agli investimenti nel Regno Unito, vi) i sussidi dovranno essere predisposti in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla concorrenza e sugli investimenti nel mercato interno del Regno Unito, e vii) le autorità pubbliche dovranno valutare se i benefici dei sussidi sulla concorrenza e sugli investimenti nel Regno Unito siano maggiori rispetto ai  potenziali pregiudizi. I sussidi materia di energia e ambiente, inoltre, dovranno rispettare altri nove principi[10] che rispecchiano gli obblighi assunti dal Regno Unito nell’ambito dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione[11] di dar vita ad un sistema energetico sicuro, accessibile e sostenibile nonché di contribuire a realizzare un mercato dell’energia competitivo[12].

Secondo il disegno di legge, esistono tre tipi di sussidi vietati in tutte le circostanze. In primo luogo, le garanzie illimitate, ossia i sussidi che garantiscono un importo illimitato di passività o debito o che coprono un debito a tempo indeterminato[13]. In secondo luogo, i sussidi subordinati all’andamento delle esportazioni, come ad esempio quelli intesi a compensare una differenza di prezzo tra beni o servizi venduti all’esportazione o sul mercato interno. Tale divieto, tuttavia, non si applica a determinati sussidi al credito all’esportazione a breve termine, come quelli forniti sotto forma di assicurazione contro rischi non commerciabili o quelli che riguardano il sostegno all’esportazione conformemente all’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO)[14]. Infine, sono sempre vietati i sussidi legati a preferenze per beni o servizi di produzione nazionale (c.d. “sovvenzioni di contenuto locale”), esclusi quelli relativi al settore audiovisivo[15].

In terzo luogo, il disegno di legge introduce l’obbligo, a carico del Segretario di Stato, di istituire un database gratuitamente accessibile al pubblico, che agevolerà un controllo più approfondito dei sussidi assegnati consentendo una migliore analisi della loro effettività, con ciò contribuendo al rispetto dei requisiti di monitoraggio previsti a livello internazionale[16]. Tale obbligo riguarderà sia i regimi di sovvenzione che i sussidi individuali, a meno che questi ultimi non rientrino in regimi già presenti nel database e il cui importo non sia superiore a 500.000 sterline[17].

Il disegno di legge prevede l’esenzione in tutto o in parte di diverse categorie di sussidi. Nello specifico, gli obblighi di controllo sui sussidi non si applicano se l’importo totale dell’assistenza finanziaria minima e per i servizi di interesse economico pubblico (services of public economic interest, SPEI) ricevuta da un’impresa è inferiore a 315.000 sterline in un periodo di tre anni[18]. Allo stesso modo, l’assistenza finanziaria elargita ad un’impresa che fornisce un servizio pubblico è esentata dal controllo delle sovvenzioni quando il suo importo totale (minimo o combinato con i SPEI) è inferiore a 725.000 sterline in un periodo di tre anni[19]. Inoltre, sono esenti dal controllo i sussidi che compensano un danno causato da calamità naturali o altre circostanze eccezionali[20], o che vengono erogati in risposta ad un’emergenza economica nazionale o globale, come la pandemia di coronavirus[21].

Il disegno di legge, infine, specifica le funzioni della CMA, che parteciperà al monitoraggio e alla rendicontazione del funzionamento generale del regime[22], potendo in ciò essere assistita dalla Subsidy Advice Unit (SAU), un organismo indipendente a cui la CMA può delegare in tutto o in parte i propri compiti[23]. La CMA, inoltre, svolgerà anche un ruolo consultivo pubblicando rapporti non vincolanti sui singoli casi ritenuti potenzialmente dannosi o distorsivi della concorrenza[24].

Il Bill passerà ora alla fase di “Report Stage”, nella quale ciascun membro della House of Lords avrà la possibilità di proporre ulteriori modifiche al testo di legge, per poi essere sottoposto alla terza lettura. Le prossime settimane, pertanto, saranno cruciali per il futuro della normativa sui sussidi nel Regno Unito, la cui adozione definitiva dovrebbe essere prevista per l’inizio del 2022.

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[1] La “Committee Stage” è la fase del procedimento legislativo britannico in cui la House of Commons esamina una legislazione clausola per clausola apportando, se del caso, i necessari emendamenti.

[2] Disponibile al seguente LINK.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[4] Si veda la Clausola 2 del Bill.

[5] Si veda la Clausola 3 del Bill.

[6] Si veda la Clausola 4 del Bill.

[7] Si veda la Clausola 10 del Bill.

[8] Si vedano le Clausole 11 e 31 del Bill.

[9] Si veda la Clausola 12 del Bill.

[10] Nello specifico i) i sussidi dovranno incentivare il beneficiario, alternativamente, a garantire un sistema energetico sicuro, accessibile e sostenibile nonché di contribuire a realizzare un mercato dell’energia competitivo oppure ad aumentare il livello di protezione ambientale rispetto quello previsto in assenza di sussidio, ii) i sussidi non assolveranno il beneficiario dalle sue eventuali responsabilità come inquinatore ai sensi della legislazione nazionale, iii) i sussidi relativi alla produzione di elettricità e all’energia rinnovabile non dovranno pregiudicare la capacità del Regno Unito di adempiere ai propri obblighi internazionali, e dovranno essere determinati tramite un processo competitivo trasparente, non discriminatorio ed efficace, iv) i sussidi per la produzione di energia elettrica potranno essere limitati agli impianti che non superano determinati limiti di emissione di CO2, v) i sussidi per le energie rinnovabili non dovranno incidere sugli obblighi o sulle opportunità dei beneficiari di partecipare ai mercati dell’energia elettrica, vi) i sussidi sotto forma di esenzioni parziali dalle imposte relative all’energia a favore degli utenti ad alta intensità energetica non dovranno superare l’importo totale dell’imposta in questione, vii) i sussidi sotto forma di compensazione per gli utenti ad alta intensità di energia elettrica concessi in caso di aumento dei costi dell’elettricità derivante da strumenti di politica climatica dovranno essere limitati ai settori a rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, viii) i sussidi per la decarbonizzazione delle emissioni legate alle attività industriali nel Regno Unito dovranno contribuire ad una riduzione complessiva delle emissioni di gas serra e di quelle direttamente derivanti dalle attività stesse, ed infine, ix) i sussidi per il miglioramento dell’efficienza energetica delle attività industriali nel Regno Unito dovranno contribuire a ridurre il consumo di energia.

[11] Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, GUUE L 444 del 31.12.2020.

[12] Si veda la Clausola 13 del Bill.

[13] Si veda la Clausola 15 del Bill.

[14] Si veda la Clausola 16 del Bill.

[15] Si veda la Clausola 17 del Bill.

[16] Si veda la Clausola 32 del Bill.

[17] Si veda la Clausola 33 del Bill.

[18] Si veda la Clausola 36 del Bill.

[19] Si veda la Clausola 38 del Bill.

[20] Si veda la Clausola 43 del Bill.

[21] Si veda la Clausola 44 del Bill.

[22] Si vedano le Clausole 52-64 del Bill.

[23] Si veda la Clausola 68 del Bill.

[24] Si veda la Clausola 65 del Bill.