In data 18 novembre 2021, la Commissione ha nuovamente[1] esteso il temporary framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020[2] prorogandolo fino al 30 giugno 2022, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite dalla pandemia mantenendo al contempo l’integrità del mercato unico nonché condizioni di parità al suo interno.
Si tratta della sesta modifica apportata dalla Commissione al fine di ampliare la gamma delle tipologie di sostegno che gli Stati Membri possono erogare alle imprese. Più particolarmente, la modifica del 3 aprile 2020[3] mirava a consentire agli Stati Membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e le produzioni connesse al contrasto del coronavirus, tutelando i posti di lavoro e sostenendo le imprese. La modifica dell’8 maggio 2020[4] aveva esplicitato i criteri in base ai quali erano ammissibili le misure di ricapitalizzazione e di finanziamento del debito subordinato, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato. La modifica del 29 giugno 2020[5] aveva potenziato il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle start-up incentivando gli investimenti privati. La modifica del 13 ottobre 2020[6] aveva autorizzato gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non già altrimenti coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi. La modifica del 28 gennaio 2021[7], infine, aveva ampliato ulteriormente l’ambito di applicazione del temporary framework aumentando i massimali ivi previsti e consentendo, fino al 30 giugno 2022, la conversione di determinati strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette.
Il nuovo temporary framework ha introdotto una serie di adeguamenti mirati delle misure precedentemente previste così da supportare l’attuale ripresa dell’economia europea in maniera sostenibile.
In primo luogo, la Commissione ha deciso di incrementare nuovamente i massimali previsti per alcune misure di sostegno. Più particolarmente, i massimali degli aiuti di importo limitato sono stati innalzatati da 225.000 a 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 270.000 a 345.000 euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, e da 1,8 a 2,3 milioni di euro per le imprese di tutti gli altri settori. In secondo luogo, al fine di continuare ad incentivare gli Stati Membri a privilegiare forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha prorogato di un anno (dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023) la possibilità di convertire gli strumenti rimborsabili già erogati[8] in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. In terzo luogo, poiché la pandemia eli coronavirus e le conseguenti misure adottate per contenerla hanno creato circostanze eccezionali per molte imprese, i contributi propri ai sensi dei c.d. “Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione”[9] possono rimanere inferiori al 50% dei costi di ristrutturazione, purché rimangano significativi e includano nuovi finanziamenti supplementari a condizioni di mercato. Il carattere eccezionale e imprevedibile della situazione attuale, inoltre, potrà anche consentire deroghe al principio dell’aiuto “una tantum“[10] se le nuove difficoltà derivano dalla pandemia stessa e dalla conseguente recessione economica. Infine, dato il persistere della mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economici delle esportazioni verso i Paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha disposto la proroga di ulteriori tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) dell’esclusione temporanea di tutti i Paesi dal relativo elenco ai sensi della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine[11].
Secondo la Commissione, inoltre, è opportuna l’introduzione di ulteriori opzioni per gli Stati Membri ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[12] per sostenere direttamente gli investimenti in attivi e fornire strumenti per migliorare la posizione patrimoniale delle imprese europee, con una nuova sezione sul sostegno agli investimenti ed una sul sostegno alla solvibilità.
Più particolarmente, il sostegno agli investimenti, possibile fino al 31 dicembre 2022 sulla base di un regime e nel rispetto dei limiti previsti dal temporary framework[13], dovrebbe, tra le altre cose, i) agevolare lo sviluppo delle attività economiche necessarie per il ritorno a una crescita sostenibile a lungo termine, ii) sostenere un’economia più resiliente per il futuro, e iii) aiutare gli Stati Membri a sviluppare le attività economiche necessarie per conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale. Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, Stati Membri potranno sostenere la ripresa economica rafforzando la solvibilità delle piccole e medie imprese (Small and Medium Enterprises, SMEs) nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione, di modo tale da fornire loro un accesso più agevole agli investimenti privati sotto forma di strumenti di capitale, limitando nel contempo i potenziali effetti negativi sul mercato interno[14].
[1] Com. Comm. C(2021) 8442 final del 18.11.2021, Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
[2] Com. Comm. C(2020) 1863 final del 19.03.2020, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[3] Com. Comm. C(2020) 2215 final del 03.04.2020, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[4] Com. Comm. C(2020) 3156 final del 08.05.2020, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[5] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.
[6] Com. Comm. C(2020)7127 final del 13.10.2020, Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[7] Com. Comm. C(2021) 564 final del 28.01.2021, Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[8] Nello specifico, tra le altre, gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti.
[9] Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, GUUE C 249 del 31.07.2014. Per ulteriori informazioni, si vedano i punti 62-64.
[10] Il punto 74 degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione dispone: “… Le eccezioni a questa regola sono consentite nei seguenti casi:
- a) se l’aiuto per la ristrutturazione viene accordato successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di un’unica operazione di ristrutturazione;
- b) se l’aiuto per il salvataggio o il sostegno temporaneo per la ristrutturazione sono stati concessi in conformità dei presenti orientamenti e ad essi non ha fatto seguito un aiuto per la ristrutturazione, purché:
- i) quando sono stati concessi aiuti a norma dei presenti orientamenti si poteva ragionevolmente ritenere che il beneficiario sarebbe stato redditizio nel lungo termine,
- ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili, non imputabili all’impresa.
- c) se si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili al beneficiario…”.
[11] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[12] L’articolo 107 TFUE al paragrafo 3 dispone: “… Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione…”.
[13] Per ulteriori informazioni si veda la nuova sezione 3.13, intitolata “Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile”.
[14] Per ulteriori informazioni si veda la nuova sezione 3.14, intitolata “Sostegno alla solvibilità”.