RACCOLTA DEI DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO. L’AGCM AVVIA UN’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DELLE C.D. “COLLECTING SOCIETIES”

marketude Marco Stillo, Proprietà Intellettuale, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Società

In data 22 febbraio 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato[1] un’istruttoria per verificare se le condotte della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)[2], dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA)[3], dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA)[4], dell’APA Service S.r.l. (“APA Service”)[5], di Univideo[6] e di Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l. (ASEA)[7]  ostacolino l’ingresso nel mercato delle collecting societies indipendenti che intendano gestire, per conto dei propri iscritti, il compenso detto di “copia privata” (CCP) nonché la libertà degli aventi diritto di scegliere il soggetto cui demandare la gestione del CCP video.

Questi i fatti.

In data 2 novembre 1998 SIAE, ANICA e APA avevano stipulato un accordo per la ripartizione deI CCP fra i produttori di opere cinematografiche e di quello attribuito ai produttori di fiction televisive. Il compenso copia privata (CCP) è il compenso riconosciuto ad artisti, produttori, autori, interpreti ed esecutori per l’utilizzo, a scopo commerciale o personale e non, di fonogrammi, videogrammi e opere audiovisive, e viene applicato a supporti vergini o ad apparecchiature di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni, esclusivamente ad uso privato, di opere protette dal diritto d’autore. Più particolarmente, l’accordo prevedeva per la quota di pertinenza dei produttori l’attribuzione del 60% all’ANICA e del 35% all’APA, con il restante 5% da accantonare su un conto cointestato, nonché la manleva della SIAE da qualsiasi responsabilità per la ripartizione dei compensi a favore dei produttori originari. Sulla base di tale accordo, inoltre, le suddette associazioni ne avevano stipulati, da un lato, alcuni al fine di inserire la ANICA Servizi S.r.l (“ANICA Servizi”)[8] nel processo operativo di gestione del CCP e, dall’altro, ulteriori tra SIAE e APA almeno a far data dal 1° giugno 2016. In parallelo, in data 8 febbraio 1993 la SIAE aveva affidato ad Univideo la ripartizione della quota dei compensi spettante ai produttori di videogrammi, mentre SIAE, Univideo e ASEA avevano stipulato un accordo almeno dal 12 marzo 2014 in merito alla gestione del CCP video.

A partire dal 2017, la società Videorights S.r.l. (“Videorights”)[9] aveva tentato invano di partecipare alla fase a monte di ripartizione primaria del CCP video[10], incassando direttamente da SIAE la quota di CCP spettante ai produttori da lei rappresentati. Supportata da ANICA, APA e Univideo, tuttavia, la SIAE aveva ripetutamente affermato che soltanto le associazioni di categoria avrebbero potuto incassare direttamente il CCP video. Nel 2020, infine, la SIAE aveva ripartito il CCP video relativo agli anni 2016, 2017 e 2018 tra ANICA, APA e Univideo, includendovi anche quanto invece sarebbe spettato a Videorights per conto delle imprese sue mandanti. Oltre ad essere esclusa dalla ripartizione primaria del CCP video, pertanto, Videorights riscontrava continue difficoltà anche ad incassare dalle associazioni il compenso dovuto per poi distribuirlo ai propri rappresentati.

Secondo la Videorights, SIAE, ANICA, APA e Univideo avrebbero posto in essere, in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), un’intesa restrittiva della concorrenza unica e complessa, consistente negli accordi in vigore dal 1993 e dal 1998, in quelli successivamente stipulati, nonché nelle più recenti condotte volte ad escludere Videorights dalla gestione del CCP. Più particolarmente, l’intesa consisterebbe nella ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP del settore video tra le suddette associazioni, di modo che ognuna di esse gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori rappresentati, non soltanto nei confronti dei produttori iscritti a ciascuna associazione di riferimento, e bensì anche per conto di quelli non iscritti e/o che abbiano manifestato la volontà di affidare la gestione del CCP ad una collecting society di proprio gradimento.

A giudizio dell’AGCM, gli accordi del 1993 e del 1998, se inseriti nel contesto normativo ed economico successivo al D. Lgs. n. 35/2017[11], che ha introdotto una disciplina organica delle condizioni e dei requisiti in base alle quali le collecting societies possono operare in Italia nella gestione dei diritti d’autore, dei diritti connessi e di quelli comunque inerenti alle opere d’ingegno, assumono in effetti una valenza restrittiva volta a ripartire il mercato della distribuzione primaria della gestione del CCP tra ANICA e APA. Tale ripartizione sembrerebbe, infatti, assorbire interamente anche la gestione della distribuzione secondaria del CCP spettante ai produttori non iscritti alle associazioni e/o che abbiano espresso volontà di affidare la gestione del CCP a collecting societies, di talché ai produttori titolari del compenso di copia privata è preclusa la libertà di scegliere a quale ente affidare la gestione dei propri diritti. Quanto meno dal 2018, inoltre, SIAE, ANICA, APA e Univideo potrebbero aver ostacolato l’ingresso di collecting societies concorrenti, opponendosi al superamento dell’assetto delineato dai suddetti accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP offrendone la gestione direttamente ai clienti di quest’ultima. L’assetto creato dall’accordo del 1998 e le successive condotte di APA, comprimendo la libertà di scelta degli aventi diritto, impedivano infatti il pieno dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, ostacolando l’emersione di servizi di gestione alternativi che avrebbero potuto migliorare, sotto il profilo economico, qualitativo e/o dell’innovazione l’offerta sul mercato interessato.

L’intesa appariva altresì idonea a restringere il commercio tra gli Stati Membri, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, in quanto i soggetti coinvolti nell’infrazione sono attivi a livello nazionale, e l’intesa stessa interessa tutto il territorio nazionale ed è potenzialmente idonea ad alterare la struttura del mercato della gestione del CCP settore video ripartendolo fra le sole imprese già presenti. La natura restrittiva dell’intesa, infatti, dovrebbe essere apprezzata anche considerando che il CCP costituisce un tassello dello sviluppo dei mercati relativi della intermediazione/gestione dei diritti economici correlati allo sfruttamento/utilizzazione delle opere dell’ingegno. Più particolarmente, ove valutate in un’ottica sistemica, tali attività costituiscono l’insieme dell’offerta commerciale delle collecting societies, di talché ogni meccanismo teso a limitarne l’ambito di operatività può dar luogo a effetti distorsivi anche nei mercati contigui in quanto potenzialmente idoneo ad inficiarne le performance sia in termini globali che di massa critica.

Non è la prima volta che la SIAE finisce nel mirino dell’AGCM. In data 25 settembre 2018, infatti, quest’ultima ne aveva accertato diverse condotte riconducibili ad un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 TFUE[12].

La palla dunque nuovamente all’AGCM, la cui indagine dovrà concludersi entro il 31 marzo 2022.

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[1] Il testo del provvedimento è disponibile al seguente LINK.

[2] La SIAE è un ente pubblico economico con funzioni centrali nel processo di gestione del compenso copia privata.

[3] L’ANICA è un’associazione rappresentante le industrie italiane del cinema e dell’audiovisivo nei rapporti con le istituzioni e con i sindacati.

[4] L’APA è una società rappresentante le società di produzione di fiction, cartoni animati, intrattenimento leggero e documentari nei rapporti con istituzioni, emittenti televisivi e nelle trattative sindacali.

[5] APA Service S.r.l. (APA Service) è società controllata da ANICA avente il compito di gestire il CCP relativamente alle opere audiovisive per conto dei produttori di opere cinematografiche.

[6] Univideo è un’associazione di categoria rappresentante gli editori audiovisivi su media digitali e online.

[7] Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l. (ASEA) è una società attraverso cui Univideo gestisce i compensi di copia privata.

[8] ANICA Servizi, è una società attraverso cui la ANICA gestisce anche il CCP relativo alle opere audiovisive per conto dei produttori di opere cinematografiche.

[9] Videorights S.r.l. è una società di servizi volta a gestire, in Italia e all’estero, i diritti d’autore e diritti connessi riconducibili alla categoria degli autori e dei produttori televisivi.

[10] Legge 22 aprile 1941, n.633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, GU n. 166 del 16.07.1941. L’articolo 71octies della legge dispone: “Il compenso di cui all’articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

Il compenso di cui all’articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all’articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93…”.

[11] Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno, GU n.72 del 27.03.2017.

[12] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.