PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE. L’ITALIA TRASPONE LA C.D. “DIRETTIVA UTP”

marketude Agro-alimentare, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 8 maggio 2021 è entrata in vigore la legge di delegazione europea 2019-2020[1] che fissa i criteri per il recepimento, tra le altre, della c.d. “Direttiva UTP” (Unfair Trading Practices Directive)[2], contenente misure di armonizzazione in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, vincolanti dal 1o novembre 2021.

La Direttiva troverà applicazione sia alle transazioni commerciali tra imprese che a quelle tra imprese e autorità pubbliche[3], e fornisce un elenco di pratiche vietate suddividendole in due categorie: quelle ritenute in ogni caso sleali e quindi vietate (c.d. “black list”)[4] e quelle ammesse solo se formanti oggetto di un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità (c.d. “grey list”)[5].

Più particolarmente, nella prima categoria rientrano condotte quali i ritardi nei pagamenti di prodotti alimentari deperibili, la cancellazione degli ordini all’ultimo minuto, le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti, l’obbligo imposto al fornitore di sostenere l’onere dello smaltimento degli scarti ed il rifiuto di stipulare contratti scritti. Nella seconda categoria, invece, sono inclusi la restituzione di prodotti rimasti invenduti, la richiesta di un corrispettivo per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino o la messa a disposizione sul mercato, la richiesta al fornitore di farsi carico di tutto o parte del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente e la richiesta di sostenere i costi di pubblicità[6]. Ciascuno Stato Membro deve in ogni caso individuare e designare una o più autorità di contrasto, incaricate di applicare la normativa europea a livello nazionale[7] e abilitate a ricevere denunce da parte dei fornitori. Tali autorità dispongono di poteri quali, tra gli altri, quello di avviare e condurre indagini, richiedendo le informazioni necessarie a tal fine, quello di effettuare ispezioni e quello di imporre sanzioni pecuniarie e di altra natura[8]. Per l’Italia, le autorità designate sono l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) e l’Ispettorato Centrale tutela della Qualità Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF), facente capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La legge di delegazione europea 2019-2021 si inscrive nel quadro normativo di cui all’articolo 62 del c.d. “Decreto Cresci Italia” (Decreto-Legge 24 gennaio 2021, n.1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27)[9], che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché dall’articolo 78 del c.d. “Decreto Cura Italia” (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 2)[10].

In senso più rigoroso rispetto a quanto previsto nella disciplina di base della Direttiva UTP[11], la normativa italiana non solo trova applicazione a prescindere dal fatturato delle imprese fornitrici e acquirenti coinvolte, e bensì prevede, a pena di nullità, la forma scritta per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con l’obbligo di indicarvi le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo nonché le modalità di consegna e di pagamento. Anche il Decreto Cresci Italia, tuttavia, dopo aver fornito una definizione di “prodotti alimentari deteriorabili” più ampia di quella della Direttiva UTP[12], prevede termini di pagamento diversi in base alla deperibilità o meno del prodotto (30 giorni nel primo caso, 60 nel secondo) cui può conseguire, in caso di inosservanza, una sanzione fino a 500.000 euro[13].

Anche la legge di delegazione europea conferma l’obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ribandendo come lo stesso non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti. In secondo luogo, conformemente all’articolo 9 della Direttiva UTP[14], la legge di delegazione include tra le pratiche commerciali sleali anche le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale da determinare condizioni contrattuali eccessivamente gravose.

Modificando la disciplina introdotta dal Decreto Cresci Italia, che designava come autorità competente l’AGCM, la legge di delegazione europea stabilisce inoltre che l’attività di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari spetterà all’ICQRF che, oltre ad avvalersi del Comando per la tutela agroalimentare e della Guardia di Finanza, potrà al riguardo collaborare con le Autorità di contrasto degli altri Stati Membri nonché con la Commissione europea. Infine, la legge di delegazione europea rafforza il regime sanzionatorio già previsto dal Decreto Cresci Italia, introducendo sanzioni sino al limite massimo del 10% del fatturato dalle imprese riconosciute responsabili della condotta realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento della violazione[15].

Con la trasposizione della Direttiva UTP, si completa il quadro delle norme di tutela della correttezza e dell’equità delle transazioni commerciali tra imprese, in aggiunta a quelle poste a tutela del consumatore, che vedrà concentrata sull’AGCM una somma di competenze particolarmente estesa, ricomprendente le pratiche commerciali scorrette, la pubblicità ingannevole e comparativa e l’enforcement in materia di abuso di dipendenza economica, con verosimili  economie di organicità, specializzazione ed esperienza e certezza del diritto, a vantaggio di un sistema-Paese più al passo dei tempi, prevedibile ed affidabile.

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[1] Legge 22 aprile 2021, n. 53, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, GU n. 97 del 23.04.2021.

[2] Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, GUUE L 111 del 25.04.2019.

[3] Il considerando (11) della Direttiva UTP dispone: “… Nella presente direttiva dovrebbero rientrare le transazioni commerciali indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese oppure tra imprese e autorità pubbliche, dato che queste ultime dovrebbero essere vincolate al rispetto delle stesse norme quando acquistano prodotti agricoli e alimentari. La presente direttiva si dovrebbe applicare a tutte le autorità pubbliche che agiscono quali acquirenti…”.

[4] L’articolo 3 della Direttiva 2009/633, denominato “Divieto di pratiche commerciali sleali”, al paragrafo 1 dispone: “Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali sleali siano vietate:

  1. a) l’acquirente versa al fornitore il corrispettivo a lui spettante,
  2. i) se l’accordo di fornitura comporta la consegna dei prodotti su base regolare:

– per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

– per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;

ai fini dei periodi di pagamento di cui al presente punto, si considera che i periodi di consegna convenuti non superino comunque un mese;

  1. ii) se l’accordo di fornitura non comporta la consegna dei prodotti su base regolare:

– per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, dopo oltre 30 giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere a seconda di quale delle due date sia successiva;

– per gli altri prodotti agricoli e alimentari, dopo oltre 60 giorni dalla data di consegna oppure dopo oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;

Fatti salvi i punti i) e ii) della presente la lettera, se l’acquirente stabilisce l’importo da corrispondere:

-i periodi di pagamento di cui al punto i) decorrono a partire dal termine di un periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate; e

– i periodi di pagamento di cui al punto ii) decorrono a partire dalla data di consegna;

  1. b) l’acquirente annulla ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti; per preavviso breve si intende sempre un preavviso inferiore a 30 giorni; in casi debitamente giustificati e in determinati settori gli Stati membri possono stabilire periodi di durata inferiore a 30 giorni;
  2. c) l’acquirente modifica unilateralmente le condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi nella misura in cui vi è fatto esplicito riferimento al paragrafo 2;
  3. d) l’acquirente richiede al fornitore pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore;
  4. e) l’acquirente richiede che il fornitore paghi per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell’acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;
  5. f) l’acquirente rifiuta di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l’acquirente e il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta; ciò non si applica quando l’accordo di fornitura riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio di un’organizzazione di produttori, compresa una cooperativa, all’organizzazione di produttori della quale il fornitore è socio, se lo statuto di tale organizzazione di produttori o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni dell’accordo di fornitura;
  6. g) l’acquirente acquisisce, utilizza o divulga illecitamente segreti commerciali del fornitore ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  7. h) l’acquirente minaccia di mettere in atto, o mette in atto, ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un’indagine;
  8. i) l’acquirente chiede al fornitore il risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore…”.

[5] L’articolo 3 della Direttiva UTP al paragrafo 2 dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché almeno tutte le seguenti pratiche commerciali siano vietate, a meno che non siano state precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l’acquirente:

  1. a) l’acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi;
  2. b) al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato;
  3. c) l’acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall’acquirente come parte di una promozione;
  4. d) l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  5. e) l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, effettuato dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
  6. f) l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Gli Stati membri provvedono affinché la pratica commerciale di cui al primo comma, lettera c) sia vietata a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato…”.

[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[7] L’articolo 4 della Direttiva UTP, denominato “Autorità di contrasto designate”, al paragrafo 1 dispone: “… Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate di applicare i divieti di cui all’articolo 3 a livello nazionale («autorità di contrasto») e informa la Commissione di tale designazione…”.

[8] L’articolo 6 della Direttiva UTP, denominato “Poteri dell’autorità di contrasto”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità di contrasto nazionali dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e conferiscono loro i poteri seguenti:

  1. a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
  2. b) il potere di chiedere agli acquirenti e ai fornitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle pratiche commerciali vietate;
  3. c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini, in conformità delle norme e delle procedure nazionali;
  4. d) il potere di adottare decisioni in cui accerta la violazione dei divieti di cui all’articolo 3 e impone all’acquirente di porre fine alla pratica commerciale vietata; l’autorità può astenersi dall’adottare una siffatta decisione qualora tale decisione rischi di rivelare l’identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi interessi, e a condizione che egli abbia specificato quali sono tali informazioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3;
  5. e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori, nei confronti dell’autore della violazione, in conformità delle norme e procedure nazionali;
  6. f) il potere di pubblicare regolarmente le decisioni adottate ai sensi delle lettere d) ed e)…”.

[9] Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, GU n. 19 del 24.01.2012.

[10] Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, GU n. 70 del 17.03.2020.

[11] L’articolo 1 della Direttiva UTP, denominato “Oggetto e ambito di applicazione”, al paragrafo 2 dispone: “La presente direttiva si applica a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari:

  1. a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2 000 000 EUR;
  2. b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2 000 000 EUR e 10 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10 000 000 EUR;
  3. c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10 000 000 EUR e 50 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50 000 000 EUR;
  4. d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50 000 000 EUR e 150 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150 000 000 EUR;
  5. e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150 000 000 EUR e 350 000 000 EUR ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350 000 000 EUR…”.

[12] L’articolo 2 della Direttiva UTP, denominato “Definizioni”, dispone: “… Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

«prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;

(…)

«prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione”.

[13] Si veda l’articolo 62 del Decreto Cresci Italia.

[14] L’articolo 9 della Direttiva UTP, intitolato “Norme nazionali”, al paragrafo 1 dispone: “… Per garantire un più alto livello di tutela, gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno…”.

[15] Si veda l’articolo 7 della legge di delegazione europea.