IL CASO SUPERLEGA. L’INELUDIBILE TENSIONE TRA L’AUTOGOVERNO DEGLI ORGANISMI ESPONENZIALI DELLO SPORT E LE NORME EUROPEE IN MATERIA DI CONCORRENZA NEL SETTORE SPORTIVO

marketude EU and Competition, Leisure, Sports, Sponsoring and Tourism, Marco Stillo, Perspectives, Publications, Roberto A. Jacchia

Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2021, un flash di agenzia inatteso ha monopolizzato l’attenzione dei media sportivi e calcistici mondiali: la nascita della European Super League (c.d. “Superlega”), un modello di competizione alternativa alla Champions Leagueorganizzata dalla Union of European Football Associations (UEFA)[1] per riunire le migliori squadre europee in un torneo maggiormente elitario e remunerativo dal punto di vista degli sponsor nonché dei diritti audiovisivi.

Ideata dai manager di alcuni dei più prestigiosi club europei[2] sotto l’egida del presidente del Real Madrid Florentino Perez, la Superlega prevede la partecipazione di 20 club (i 15 fondatori più altre 5 squadre classificate annualmente sulla base dei risultati della stagione precedente) suddivisi in due diversi gironi composti ognuno da dieci squadre che, a partire da agosto e con gare infrasettimanali, avrebbero dovuto affrontarsi in partite di andata e ritorno in un torneo c.d. “all’italiana”[3]. Al termine della fase preliminare, le prime tre squadre di ogni girone verrebbero direttamente ammesse a quella ad eliminazione diretta, mentre le quarte e quinte classificate si affronterebbero in un incontro basato sul modello playoff[4]. Dopodiché, le otto squadre così individuate si sfiderebbero nei quarti di finale con partite di andata e ritorno, con accoppiamenti decisi in base alla classifica dei due gironi[5].

Particolarmente promettente dal punto di vista economico per i club partecipanti garantendo, da un lato, una crescita economica più forte e idonea a sostenere il calcio europeo attraverso impegni a lungo termine nonché, dall’altro, trasferimenti monetari molto rilevanti e superiori a quelli attuali, superando così i 10 miliardi di euro nel periodo di impegno dei club, il progetto Superlega ha fin da subito sollevato diverse obiezioni sia da parte dell’UEFA che degli stessi tifosi, i quali lamentavano, tra le altre cose, la quasi totale assenza di meritocrazia del nuovo sistema nonché l’affermazione di un calcio sempre più “aristocratico” e riservato solamente ai club più facoltosi ed influenti.

Ciò aveva persuaso 9 dei 12 club fondatori ad abbandonare il progetto meno di 48 ore dopo il suo annuncio anche, e soprattutto, a causa delle sanzioni minacciate dall’UEFA. Più particolarmente, ritenendo che i partecipanti alla Superlega violassero l’articolo 49 del suo statuto[6], l’UEFA aveva annunciato l’intenzione di inibire ai club interessati la partecipazione a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale nonché di negare ai loro giocatori l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali.

Ritenendo, tuttavia, che attraverso le sanzioni minacciate, la cui entità era tale da impedire l’organizzazione libera di un torneo alternativo, l’UEFA avesse abusato della propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione dei tornei calcistici ostacolando la nascita di un sistema concorrenziale nel mercato delle competizioni europee, Real Madrid, Juventus e Barcellona avevano deciso di adire il Tribunale commerciale di Madrid (Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid)[7] che, in data 20 aprile 2021, aveva disposto[8] una serie di misure cautelari nei confronti dell’UEFA e della Fédération Internationale de Football Association (FIFA)[9].

Nella specie, il tribunale madrileno aveva ritenuto che, causando così danni irreparabili ai club coinvolti, le sanzioni minacciate dall’UEFA erano ingiustificate e sproporzionate e, pertanto, fortemente restrittive della concorrenza. Di conseguenza, aveva ordinato all’UEFA e alla FIFA, tra le altre cose, di i) astenersi dall’adottare qualsiasi tipo di provvedimento che ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega, ii) annunciare, minacciare, preparare, avviare e/o adottare qualsiasi azione disciplinare o sanzionatoria nei confronti delle società, dei loro dirigenti e dei calciatori coinvolti nella Superlega, e iii) astenersi, direttamente o indirettamente, da misure escludenti nei confronti dei club e/o dei singoli giocatori che prendessero parte alla Superlega da qualsiasi tipo di competizione a livello nazionale a cui regolarmente partecipano o per la quale soddisfano i relativi requisiti.

Successivamente, in data 11 maggio 2021 lo stesso tribunale aveva deciso[10] di rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sollevando una serie di quesiti pregiudiziali in merito alla compatibilità delle condotte poste in essere ed annunciate dall’UEFA e dalla FIFA con gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in materia di intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante nonché con le libertà fondamentali di cui agli articoli 45[11], 49[12], 56[13] e 63[14]dello stesso TFUE.

Nello specifico, il tribunale madrileno si interrogava sul doppio ruolo che l’UEFA e la FIFA svolgono come soggetto regolatore con una pervasiva giurisdizione disciplinare e come entità dotate di competenza esclusiva per organizzare e autorizzare competizioni di calcio internazionali di rilevante contenuto economico per i club europei, per di più, nella totale mancanza di criteri oggettivi e predeterminati per quanto riguarda la concessione di tali autorizzazioni. Esercitando un monopolio nel mercato rilevante, infatti, l’UEFA e la FIFA agiscono come imprese che godono di diritti esclusivi nel settore delle competizioni calcistiche e della commercializzazione dei diritti audiovisivi e di merchandising connessi, e allo stesso tempo come organismi quasi-regolatori con poteri normativi e di enforcement, impedendo la comparsa di prodotti alternativi e restringendo l’innovazione di altri formati e modalità di gioco, così da eliminare la concorrenza nel mercato e limitare le scelte dei consumatori. In tale prospettiva, l’abuso di posizione dominante si realizzerebbe proprio attraverso la necessità di un’autorizzazione preventiva per la realizzazione di competizioni sportive alternative, ciò che consente all’UEFA e alla FIFA di avocare a sé l’applicazione di misure sanzionatorie nel caso di inosservanza o violazione dei precetti statutari ed in mancanza di disposizioni volte a garantire obiettivi di interesse generale.

Di conseguenza, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se gli articoli 101 e 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso di vietare all’UEFA e alla FIFA i) di richiedere una previa autorizzazione per l’organizzazione o la costituzione di nuove competizioni internazionali in Europa in assenza di una procedura basata su criteri oggettivi e non discriminatori, nonché ii) di minacciare sanzioni nei confronti dei club che prendano parte alla Superlega e/o ai loro giocatori, al fine di dissuaderli dal farlo. Il giudice nazionale ha, inoltre, iii) chiesto alla Corte di conoscere se le condotte dell’UEFA e della FIFA, quali organismi che rivendicano la competenza esclusiva in merito all’organizzazione e all’autorizzazione delle competizioni calcistiche internazionali per i club europei, possano beneficiare dell’eccezione prevista dal terzo paragrafo dell’articolo 101 TFUE. Infine, il Tribunale iv) ha chiesto alla Corte di stabilire se l’autorizzazione all’organizzazione di altre competizioni richiesta dall’UEFA costituisca altresì una restrizione delle libertà fondamentali previste dagli articoli 45, 49, 56 e 63 TFUE.

Nonostante la decisione del Tribunale, in data 25 maggio 2021 l’UEFA aveva deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di Real Madrid, Juventus e Barcellona minacciando di escluderle dalle coppe europee per uno o due anni, e concordando con gli altri 9 club un regime sanzionatorio di favore (c.d. “Club Commitment Declaration”), che prevedeva i) la creazione di un fondo di 15 milioni di euro destinati al calcio giovanile, ii) una trattenuta del 5% sui premi di partecipazione alle competizioni UEFA, e iii) una multa pari 100 milioni di euro in caso di partecipazione a competizioni non autorizzate e pari a 50 milioni di euro per qualsiasi altra violazione dell’accordo. Tale procedimento, tuttavia, era stato temporaneamente sospeso in data 9 giugno 2021 a seguito di una notifica ufficiale inviata dal Ministero della Giustizia svizzero, con la quale veniva vietato alle due federazioni, in quanto organizzate ed aventi sede in Svizzera, di emettere allo stato provvedimenti sanzionatori nei confronti dei club coinvolti nell’organizzazione della Superlega.

Chiamato nuovamente ad intervenire sulla questione, in data 30 luglio 2021 il Tribunale commerciale di Madrid aveva da ultimo respinto il reclamo presentato dall’UEFA contro l’ordinanza del 1o luglio 2021 che aveva imposto alla federazione di astenersi dall’escludere dalle competizioni europee i club fondatori del progetto e di archiviare le azioni intraprese contro di loro. Di conseguenza, l’UEFA dovrà ora non soltanto astenersi da qualsiasi azione disciplinare nei confronti di Real Madrid, Juventus e Barcellona, e bensì anche di rinunciare agli accordi sanzionatori agevolati stipulati con gli altri 9 club, sotto pena finanche della possibilità di sanzioni penali.

Poiché, a motivo degli sviluppi frattanto occorsi nel procedimento principale spagnolo, la Corte di Giustizia ha deciso di rigettare la domanda di procedura accelerata, la vicenda Superlega non pare destinata ad una definizione nei tempi brevi.

Data la portata dei soggetti e degli interessi coinvolti, la decisione del giudice europeo si prefigura tuttavia fondamentale per il futuro dell’assetto della concorrenza nel settore delle competizioni sportive, anche e soprattutto alla luce della recente sentenza del 16 dicembre 2020 nella Causa T-93/18, International Skating Union, che presenta numerosi punti comuni con la vicenda Superlega, in cui il Tribunale dell’Unione Europea aveva ritenuto (in sede di impugnazione di una decisione della Commissione) che, non autorizzando delle competizioni alternative a quelle ufficiali nel comparto del pattinaggio, e costringendo la società organizzatrice a desistere dal progetto di istituirle, l’ISU aveva posto in essere una condotta oggettivamente restrittiva della concorrenza. Più particolarmente, secondo il Tribunale la situazione in cui si trovava l’ISU poteva dar luogo ad un conflitto di interessi in quanto, oltre ad autorizzare le competizioni organizzate da terzi, nell’ambito della sua attività caratteristica la federazione organizzava essa stessa le più importanti competizioni di pattinaggio di velocità, alle quali i pattinatori professionisti devono partecipare per garantirsi un reddito. Di talché, l’ISU era tenuta a garantire, in sede di esame delle richieste di autorizzazione, che gli organizzatori terzi delle gare di pattinaggio di velocità non fossero indebitamente privati di un accesso al mercato rilevante, così falsando la concorrenza in tale mercato[15].

La vicenda Superlega rende nuovamente attuale un tema classico del diritto della concorrenza, quello della coesistenza tra l’autonomia internazionalmente riconosciuta allo sport ed ai suoi ordinamenti a tutti i livelli, dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) in giù sino alle federazioni e alle leghe regionali e nazionali, e le regole di funzionamento del mercato unico europeo, che trovano concorrente applicazione quando le attività sportive rivestono anche rilievo economico. Tale è certamente il caso delle competizioni calcistiche, che muovono interessi e valori sempre più rilevanti, soprattutto nei comparti della commercializzazione dei diritti di trasmissione e riproduzione audiovisiva, del merchandising e di quello contiguo delle sponsorizzazioni dei club, degli atleti e delle federazioni e leghe nazionali. Il principio, di per sé indiscusso, dell’indipendenza dell’ordinamento sportivo da quelli statuali era infatti nato in contesti storici in cui gli aspetti economici erano sostanzialmente estranei al mondo dello sport ed in cui le comunicazioni e i media erano scarsamente evoluti, ed il merchandising e le sponsorizzazioni inesistenti. Con lo sviluppo esponenziale di questi fenomeni, era ineludibile una tensione crescente tra i due ordinamenti – dello sport e della concorrenza – ed i diversi interessi contrapposti, che le norme e i principi di reciproca indipendenza e la non copiosa giurisprudenza sino ad ora accumulatasi non hanno risolto in positivo (se non nel recente caso International Skating Union, la cui dimensione economica non è però lontanamente comparabile a quella del mondo del calcio). Lo scenario degli anni futuri, al quale la decisione della Corte di Giustizia è chiamata a contribuire, sarà, allora, necessariamente quello di un bilanciamento e di una applicazione più estesa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, così come sempre più sovente avviene per tutti i settori che costituiscono materia di autogoverno e al tempo stesso materia economica (si pensi al mondo delle professioni), ed in cui la velocità e l’attitudine espansiva dei mercati inevitabilmente sopravanzano la capacità di adattamento della regolazione.

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[1] Istituita nel 1954 a Basilea, la UEFA è l’organo di governo del calcio europeo che riunisce circa 55 federazioni calcistiche nazionali allo scopo di, tra le altre cose, i) gestire tutte le questioni attinenti al calcio europeo, ii) promuovere il calcio europeo nello spirito di pace, unità, solidarietà, intesa e fair play, senza alcuna discriminazione, iii) promuovere e proteggere gli standard etici e il buon governo del calcio europeo, e iv) mantenere rapporti di armonia tra tutti i membri.

[2] Nello specifico Ac Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur.

[3] Si tratta di una modalità di gioco che prevede lo svolgimento di incontri diretti tra tutti i partecipanti in diversi abbinamenti possibili.

[4] Modello basato sull’eliminazione diretta tra due diverse squadre per l’assegnazione diretta del titolo o della promozione.

[5] Nello specifico, le prime squadre di ogni gruppo sfidano le vincenti della fase dei playoff, mentre le seconde classificate affronteranno le terze.

[6] Ai sensi dell’articolo 49 del suo Statuto, solo l’UEFA ha il potere esclusivo di organizzare e sopprimere le competizioni internazionali in Europa a cui partecipano i club a lei affiliati, essendo altresì necessaria la sua preventiva approvazione qualora questi ultimi abbiano intenzione di organizzare partite o tornei ulteriori rispetto a quelli da lei già predisposti nel territorio di sua competenza.

[7] Competente in quanto la Superlega è stata costituita in Spagna.

[8] Il testo dell’ordinanza è disponibile al seguente LINK.

[9] Istituita a Parigi nel 1904, la FIFA è la federazione internazionale che gestisce le competizioni del calcio, del calcio a 5 e del beach soccer, occupandosi dell’organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali calcistiche.

[10] Il testo della decisione è disponibile al seguente LINK.

[11] L’articolo 45 TFUE dispone: “… La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.

Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

  1. a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
  2. b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
  3. c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
  4. d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione…”.

[12] L’articolo 49 TFUE dispone: “… Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali…”.

[13] L’articolo 56 TFUE dispone: “… Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione…”.

[14] L’articolo 63 TFUE dispone: “… Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi…”.

[15] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.