Data l’evoluzione favorevole della situazione epidemiologica in Europa, e nella prospettiva dell’imminente introduzione del certificato verde digitale[1], in data 31 maggio 2021 la Commissione ha presentato una proposta[2] per aggiornare la Raccomandazione (UE) 2020/1475[3] del Consiglio che, adottata su proposta della Commissione stessa[4], mirava ad assicurare un coordinamento ed una migliore comunicazione in merito alle misure limitative della mobilità personale all’interno dell’Unione.
Si tratta della seconda modifica negli ultimi sei mesi. In data 25 gennaio 2021, infatti, la Commissione aveva suggerito, da un lato, di aggiornare il codice cromatico per la mappatura delle zone a rischio[5] modificando i criteri per includere uno o più Stati Membri in una zona rossa ed introducendo il colore “rosso scuro” e, dall’altro lato, di introdurre misure più rigorose nei confronti dei viaggiatori provenienti dalle zone geografiche a più alto rischio[6].
Al fine di fornire maggiore certezza a coloro che si spostano nell’Unione, la Commissione ha ritenuto necessario chiarire ulteriormente le restrizioni che potrebbero essere applicate dagli Stati Membri sulla base dei rispettivi processi decisionali.
Più particolarmente, mentre le persone provenienti dalle zone “verdi” potranno viaggiare senza alcuna limitazione,quelle provenienti dalle zone “arancioni” non dovrebbero essere sottoposte a obblighi di quarantena o di autoisolamento alla luce dei bassi tassi di infezione ivi presenti. Qualora, tuttavia, gli Stati Membri decidano di imporre a tali viaggiatori di sottoporsi ad un test per il coronavirus prima della partenza oppure all’arrivo, la Commissione propone una durata di validità uniforme degli stessi, pari a 72 ore per i test RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) e a 48 ore per quelli antigenici rapidi. Le persone provenienti da zone “rosse”, invece, potrebbero essere ancora tenute a sottoporsi a quarantena o autoisolamento, se non in possesso di un certificato di test che rientri nei suddetti periodi uniformi di validità; in caso contrario, esse potrebbero essere tenute a sottoporsi ad un testall’arrivo e, se necessario, alla quarantena o all’autoisolamento fino all’ottenimento di un risultato negativo. Secondo la Commissione, infine, è necessario continuare a scoraggiare tutti i viaggi non essenziali da e verso le zone “rosso scuro” nonché da e verso le zone con un’elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazione.
In secondo luogo, poiché i dati scientifici attualmente disponibili sembrano mostrare che le persone vaccinate e quelle guarite dal virus nei sei mesi precedenti presentano un rischio ridotto di trasmissione dell’infezione, la loro libera circolazione non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, in quanto non necessarie a conseguire l’obiettivo di proteggere la salute pubblica. Di conseguenza, le persone cui è stato somministrato un ciclo completo di vaccinazione con un vaccino che ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)[7] non dovrebbero essere soggette ad ulteriori test o all’autoisolamento/quarantena per motivi di viaggio quando si spostano all’interno dell’Unione una volta trascorsi almeno 14 giorni dalla vaccinazione completa. Avendo alcuni studi dimostrato che una singola dose di vaccino somministrata a persone precedentemente infettate sembra generare risposte simili a quelle riscontrate in persone non infettate che hanno ricevuto due dosi di vaccino, la stessa esenzione dovrebbe applicarsi anche a tali soggetti. Qualora accettino anche in altre situazioni una prova di avvenuta vaccinazione per esentare dalle limitazioni della libertà di circolazione, ad esempio, dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino bidose, inoltre, gli Stati Membri dovrebbero accettare, alle stesse condizioni, anche il certificato di vaccinazione con un vaccino contro il coronavirus, e non dovrebbero sottoporre a test o quarantena le persone guarite dal virus almeno per i 180 giorni successivi al primo test PCR positivo.
Al fine di garantire che le famiglie in viaggio restino unite, gli Stati Membri non dovrebbero imporre ai minori che accompagnano il genitore o i genitori di sottoporsi a quarantena/autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è previsto per questi ultimi, esentando inoltre dall’obbligo di sottoporsi a test per motivi di viaggio i minori di anni sei.
Infine, la proposta prevede di aumentare la soglia del tasso cumulativo dei casi di coronavirus registrati per 100.000 abitanti nei 14 giorni precedenti (c.d. “14-day cumulative COVID-19 case notification rate”) per le zone “arancioni” e “rosse” portandoli, rispettivamente, da 50 a 75 e da 50-150 a 75-150.
In ogni caso, conformemente al nuovo meccanismo di “freno di emergenza” a livello europeo[8], gli Stati Membri potranno imporre nuovamente ai titolari di certificati di vaccinazione o di guarigione di sottoporsi ad un test per il coronavirus e/o a agli obblighi di quarantena/autoisolamento qualora un dato Stato Membro, od una sua regione, mostri un rapido peggioramento della situazione epidemiologica tanto da essere classificato come “rosso scuro”, oppure venga rilevata un’elevata prevalenza di varianti che destano preoccupazioni di maggior trasmissibilità o gravità della malattia o tali da incidere sull’efficacia del vaccino.
[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[2] Com. Comm. COM(2021) 294 final del 31.05.2021, Proposta di Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.
[3] Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, GUUE L 337 del 14.10.2020.
[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[5] Nello specifico, si tratta di una ripartizione dei Paesi dell’Unione e dello Spazio Economico Europeo (SEE) in quattro aree caratterizzate da un diverso codice cromatico (verde, arancione, rosso e grigio) a seconda del numero di nuovi casi di coronavirus notificati.
[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[7] Nello specifico, quelli sviluppati da BionNTech-Pfizer (“Pfizer”), AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson.
[8] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.