Secondo la normativa europea, gli accordi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri e che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza sono vietati. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) tali accordi sono consentiti a condizione che producano vantaggi tali da compensare gli effetti anticoncorrenziali e garantiscano ai consumatori una congrua parte dei relativi utili…