NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI NOMINA DI ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE NELLE SRL

marketude Giuseppina Zoccali, Pubblicazioni, Societario e commerciale

Con decreto legislativo approvato dal Consiglio del Ministri in data 10 gennaio 2019 sono state introdotte – tra le altre cose – modifiche all’art. 2477 del codice civile che hanno esteso notevolmente per le società costituite in forma di SRL l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Le norme di nuova introduzione entreranno in vigore 30 giorni a partire dalla data in cui il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Da tale data, le imprese avranno poi un termine di 9 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove norme e quindi per nominare l’organo di controllo o il revisore nonché, se necessario, per uniformare atto costitutivo e statuto.

Ad esito delle modifiche introdotte, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo sussiste adesso oltre che (come già previsto) se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche nei casi in cui per dueesercizi consecutivi la società superi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro(precedente limite: 4.400.000 euro);
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (precedente limite: 8.800.000 euro);
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (precedente limite: 50).

È stato inoltre precisato che ai fini della prima applicazione delle nuove norme si dovrà avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del summenzionato termine di 9 mesi.

Inoltre, diventano tre (invece di due) gli esercizi consecutivi entro i quali non deve essere superato alcuno dei predetti limiti affinché l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore venga meno.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengano superati tali limiti ha sempre un termine di 30 giorni per procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. In caso di inerzia, provvede il tribunale su richiesta di chiunque vi abbia interesse o, anche ai sensi della nuova formulazione, “su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.