DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI VINCE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO AL DIVIETO DI RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2011

marketude Antonella Terranova, Diritto Europeo e della Concorrenza, Fabio Ferraro, Fiscale, Giochi e scommesse, Nella stampa, Roberto A. Jacchia

Milano, 15 febbraio 2018 – De Berti Jacchia Franchini Forlani con un team composto dagli avvocati Roberto Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro ha assistito vittoriosamente Stanleybet, tra i principali bookmaker al  mondo, con il supporto del loro dipartimento Tax, e degli avvocati  Daniela Agnello e Giuseppe Corasaniti, davanti la Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della Legge di Stabilità 2011 (e dell’art. 3 del D.lgs. 504/1998), accogliendo in tal modo le censure di Stanleybet che aveva contestato l’applicazione in via retroattività dell’Imposta unica sui giochi e sulle scommesse alle ricevitorie operanti per conto dei bookmakers comunitari (c.d. centri trasmissioni dati o CTD).

Il team di difesa aveva evidenziato il conflitto della novella con valori ed interessi costituzionalmente protetti, muovendo dalla premessa che prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità 2011 i centri trasmissione dati non erano mai stati ricompresi fra i soggetti passivi dell’Imposta Unica né i bookmakers tra i coobligati dipendenti.

Con la sentenza no. 27/2018, la Consulta ha dato ragione a Stanleybet e ha riconosciuto la violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. in mancanza di una regolazione degli effetti transitori della norma tributaria e in considerazione dell’impossibilità per le ricevitorie di traslare l’imposta nelle annualità d’imposta anteriori all’entrata in vigore di tale norma.

L’effetto di tale arresto sarà che i CTD (in via principale) e i bookmakers esteri (in qualità di co-obbligati solidali dipendenti) non dovranno pagare l’Imposta Unica per gli esercizi anteriori al 2011 e dovranno venir meno tutti i relativi avvisi di accertamento promossi nei loro confronti.

Pur avendo la Corte Costituzionale dichiarato l’inammissibilità e la infondatezza delle altre questioni sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, rimane ancora aperta la querelledel contrasto di questa normativa fiscale con il diritto dell’Unione. In particolare, rimangono irrisolti diversi punti di frizione della novella con il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, sui quali non è stata ancora coinvolta la Corte di Giustizia, ma che prima o poi dovranno essere necessariamente chiariti.

 

NELLA STAMPA

LegalCommunity – DE BERTI ASSISTE CON SUCCESSO STANLEYBET

Top Legal – AGNELLO E DE BERTI JACCHIA CON STANLEYBET CHIUDONO L’ACCORDO CON LE ENTRATE

cassaforense.it – DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI VINCE DAVANTI ALLA CONSULTA

Global Legal Chronicle – STANLEYBET VINCE IN CORTE COSTITUZIONALE OTTENENDO L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’APPLICAZIONE IN VIA RETROATTIVITÀ DELL’IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI E SULLE SCOMMESSE