Essendo nel caso in esame la decisione risalente al 2012, pertanto, le Entrate opponevano il rifiuto a eseguire il rimborso. A parere della fondazione, rappresentata in giudizio dall’avvocato Diego Conte dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani, in assenza di una disposizione transitoria che salvaguardasse la previgente normativa si sarebbe dovuta invece utilizzare la nuova.
Tesi, quest’ultima, condivisa dal collegio veneto. Secondo la Ctr, infatti, il principio del «tempus regit actum» non va applicato con riguardo alla data di deposito della sentenza da eseguire, bensì «al momento di proposizione della domanda del giudizio di ottemperanza».
Italia Oggi