Bruxelles, 2 febbraio 2016 – Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito con successo dinanzi alla Corte di Giustizia Europea il gestore di un centro di trasmissione dati (CTD) collegato a Stanleybet Malta, controllata della britannica Stanley International Betting, che opera in Italia nel settore della raccolta di scommesse mediante CTD.
Lo studio De Berti Jacchia Franchini Forlani – che assiste il Gruppo Stanley nel contenzioso europeo da più di quindici anni ed ha ottenuto in passato altre sei sentenze favorevoli dalla Corte di Giustizia – ha agito con i partner Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova e Fabio Ferraro.
Nel 2012, l’Italia ha bandito una gara al fine di attribuire nuove concessioni per l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse. Lo schema di convenzione della concessione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prevedeva una clausola secondo cui, in caso di scadenza, decadenza o revoca della concessione, il concessionario era tenuto a cedere a titolo non oneroso l’uso dei beni materiali e immateriali che costituivano la rete di gestione e di raccolta del gioco.
Il gestore del CTD ha fatto valere l’incompatibilità con il diritto UE di tale clausola nell’ambito di un procedimento penale. A seguito del rinvio pregiudiziale operato dal giudice italiano, con sentenza del 28 gennaio, la Corte di Giustizia, accogliendo le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Wahl, ha statuito che la normativa nazionale italiana può essere considerata contraria al principio di proporzionalità laddove impone al concessionario di cedere gratuitamente le attrezzature utilizzate per la raccolta di scommesse.
Infatti, sebbene tale obbligo possa assumere il carattere di sanzione nell’ipotesi di decadenza o revoca della concessione, quando la cessazione dell’attività avviene per il mero fatto della scadenza, il principio di proporzionalità non è necessariamente rispettato, dal momento che l’obiettivo di continuità dell’attività legale di raccolta delle scommesse può essere conseguito con misure meno restrittive come, per esempio, la cessione forzata dei beni a titolo oneroso a prezzi di mercato. La sentenza contiene ulteriori indicazioni impartite al giudice nazionale nella valutazione nel caso concreto dell’impatto della clausola. Nella causa dinanzi alla Corte, controparte era il MEF e ADM, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato. Le conclusioni della Commissione Europea sono state largamente coincidenti con quelle poi fatte proprie dalla Corte.
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