SUCCESSO DI DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI NEL SETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA EUROPEA

marketude Bruxelles, Diritto Amministrativo e Pubblico, Diritto Europeo e della Concorrenza, Nella stampa, Roberto A. Jacchia

Milano, 16 dicembre 2013 – Il 12 dicembre 2013 il Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione europea (TFP) con sede in Lussemburgo ha accolto un ricorso dell’avvocato Michela Velardo dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani relativo al rifiuto di accordare la promozione ad un funzionario del Consiglio dell’Unione Europea. Il TFP ha accolto le censure del ricorrente fondate sul vizio di motivazione, ritenendole assorbenti.

L’obbligo di motivazione delle decisioni in materia di personale è espressamente previsto dall’articolo 25 dello Statuto del personale dell’Unione Europea. La giurisprudenza europea riconosce che il rispetto di tale obbligo è fondamentale per consentire alla parte la valutazione dell’opportunità di proporre ricorso ed al giudice di esercitare il suo controllo di legalità sull’ atto impugnato. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ritiene l’atto legittimo – e tale obbligo rispettato – anche quando sia accompagnato da una motivazione sommaria, integrata nel corso della fase contenziosa.

Nel caso di specie il TFP ha ritenuto che, sebbene il Consiglio avesse fornito inizialmente le giustificazioni della decisione impugnata, queste fossero talmente lacunose da non consentire di identificare né i presupposti di fatto della scelta operata né la base legale della stessa.

Proseguendo in modo rigoroso il proprio ragionamento, il TFP non ha ritenuto idonee all’integrazione della motivazione le argomentazioni con le quali il Consiglio, in corso di giudizio, ha tentato di sostituire una motivazione erronea con una fondata su una base legale diversa da quella inizialmente indicata e ha dato atto che la situazione di confusione sui presupposti di fatto e di diritto della decisione impugnata fosse stata aggravata dal rifiuto opposto nella fase precontenziosa di dare accesso a determinati atti del procedimento che avrebbero contribuito a fornire chiarimenti al ricorrente.

IL TFP ha così concluso per l’annullamento della decisione impugnata, non potendo esercitare il proprio controllo per l’assenza di valida motivazione.

L’avvocato Roberto Jacchia, senior partner dello studio ha così commentato: “Siamo contenti di avere deciso recentemente di estendere la nostra pratica europea anche al diritto della funzione pubblica: questo successo conferma l’importanza della giurisprudenza del TFP nell’elaborazione concettuale del diritto amministrativo europeo”.

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