DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI ASSISTE CON SUCCESSO STANLEYBET DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELL’IMPUGNAZIONE DELLA GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI 2.000 DIRITTI PER LA RETE FISICA DEI GIOCHI PUBBLICI

marketude Antonella Terranova, Diritto Europeo e della Concorrenza, Fabio Ferraro, Giochi e scommesse, Nella stampa, Roberto A. Jacchia

Milano, 22 agosto 2013 – Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 agosto 2013, ha accolto la richiesta dell’operatore britannico Stanleybet International Ltd., assistito dallo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, di interpellare la Corte di Giustizia in relazione agli atti di gara relativi all’assegnazione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici in Italia.

Stanleybet aveva richiesto circa un anno fa al TAR Lazio l’annullamento del bando e degli atti inerenti la procedura di selezione indetta da AAMS ai fini dell’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici ai sensi dell’art. 10, comma 9-octies, del DL 16/12, attraverso l’attivazione di reti fisiche di negozi di gioco. Il TAR aveva negato il “diritto al giudice” con una sentenza che dichiarava inammissibile il ricorso solo in considerazione del fatto che Stanleybet non aveva partecipato alla procedura di gara.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse e della legittimazione di Stanleybet a impugnare atti di gara pur non avendovi partecipato e si è conformato al dovere di rinvio alla Corte di Giustizia dei giudici nazionali di ultimo grado ai sensi dell’art. 267 ult. comma TFUE.

Il Consiglio di Stato ha proposto altresì ai Giudici del Lussemburgo due nuovi, rilevanti quesiti di merito. Il primo verte sulla compatibilità con le libertà fondamentali di stabilimento e prestazione dei servizi consacrate nel diritto dell’Unione, di un modello nazionale che, nell’indire una gara di assegnazione di nuove concessioni con il dichiarato obiettivo di rimediare a precedenti violazioni del diritto dell’Unione abbia, invece, introdotto nuove discriminazioni a carico dei nuovi entranti e nuovi vantaggi a beneficio degli incumbent (minore durata delle nuove concessioni rispetto alle precedenti rimaste intatte). Il secondo quesito di merito riguarda la compatibilità col diritto dell’Unione dell’impianto di gara appena ricordato e dell’idoneità a giustificarlo nell’intento legislativo di allineare la durata di tutte le concessioni esistenti a fini di miglior funzionamento del settore.

La sentenza è stata ottenuta dagli avvocati Roberto Jacchia, Antonella Terranova e Fabio Ferraro, partners dello studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani che da oltre un decennio assiste Stanleybet e che ha già ottenuto, fra numerosi altri casi in cui lo studio e’ stato presente con successo dinanzi alla Corte di Giustizia, le note sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (cause C-338/04 + C-359/04 + C-360/04) e Commissione c. Italia (causa C-260/04), grazie alle quali si è aperto il mercato nazionale dei giochi alla concorrenza all’interno dell’Unione Europea.

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